L'esperto rispondeCondominio

Riqualificazione energetica, io non ci sto

di Raffaele Cusmai

La domanda

L'amministratore di condominio ha proposto di riqualificare l'edificio con cessione di credito d'imposta ad un'immobiliare. Si tratta di una spesa molto onerosa, ma essendo previsto un eventuale pagamento rateale molti condomini hanno trovato l'offerta interessante. Tra l'altro il mio appartamento ha serramenti con vetri singoli con controfinestre esterne. Secondo l'amministratore le controfinestre vanno eliminate e sostituite con serramenti di nuova generazione e la spesa è completamente a mio carico. In alternativa, posso conservare le finestre interne attuali che però hanno vetro singolo. In linea di principio io non mi opporrei ma non ritengo corretto: a) essere obbligata ad aderire ad un contratto che prevede cessione del credito d'imposta (con costi gonfiati) e non sono interessata al pagamento di rate mensili (con ulteriori costi) b) dover farmi carico di un'ulteriore spesa, molto onerosa, per rifare tutti i serramenti oppure rimanere con serramenti a vetro singolo che vanificherebbero l'incremento di efficienza energetica delle pareti. Posso oppormi? Posso pretendere che il cappotto venga installato permettendo di mantenere le controfinestre? Se sì, come devo procedere?

A cura di Smart24 Condominio

La deliberazione di lavori di riqualificazione energetica dell'edificio condominiale – e la scelta delle modalità di effettuazione del relativo pagamento – rientra, ex art. 1135, co. 1, n. 4, c.c., fra le attribuzioni dell'assemblea dei condomini, che provvede alle opere di manutenzione straordinaria “costituendo un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori”, deliberando con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1136, co. 2, c.c.). Pertanto, qualora venga deliberata la cessione del credito d'imposta e la rateizzazione dell'importo, il condomino sarà obbligato ad osservare detta deliberazione ovvero impugnarla ai sensi dell'art. 1137 c.c..
Differentemente, la manutenzione relativa ai serramenti, in quanto non rientranti fra le parti comuni dell'edificio ex art. 1117 c.c., è carico del proprietario dell'unità immobiliare, il quale decide autonomamente se provvedervi o meno, salva l'applicazione, in analogia, dell'art. 1122 c.c., qualora, a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria, le opere incidenti la sua proprietà rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

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