Riqualificazione energetica, io non ci sto
La deliberazione di lavori di riqualificazione energetica dell'edificio condominiale – e la scelta delle modalità di effettuazione del relativo pagamento – rientra, ex art. 1135, co. 1, n. 4, c.c., fra le attribuzioni dell'assemblea dei condomini, che provvede alle opere di manutenzione straordinaria “costituendo un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori”, deliberando con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1136, co. 2, c.c.). Pertanto, qualora venga deliberata la cessione del credito d'imposta e la rateizzazione dell'importo, il condomino sarà obbligato ad osservare detta deliberazione ovvero impugnarla ai sensi dell'art. 1137 c.c..
Differentemente, la manutenzione relativa ai serramenti, in quanto non rientranti fra le parti comuni dell'edificio ex art. 1117 c.c., è carico del proprietario dell'unità immobiliare, il quale decide autonomamente se provvedervi o meno, salva l'applicazione, in analogia, dell'art. 1122 c.c., qualora, a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria, le opere incidenti la sua proprietà rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
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