Condominio

Appalti, stretta ammorbidita

di Giuseppe Latour

Cancellazione della responsabilità diretta del committente, che resta comunque vittima possibile di una sanzione molto pesante. Limitazione del perimetro di applicazione della norma, che resta confinata ad opere e servizi dal valore annuo superiore ai 200mila euro e a situazioni nelle quali viene fornita manodopera presso la sede e con i beni strumentali del committente, come ad esempio l’esternalizzazione di alcune fasi della produzione. Un nuovo pacchetto di oneri, sempre a carico del committente, che dovrà chiedere copia delle deleghe di versamento relative alle ritenute fiscali di appaltatore e subappaltatore. Ed esclusione dei condomini dagli adempimenti. Le differenze tra il vecchio e il nuovo testo si possono vedere qui .

Contrasto all’evasione
Sono le novità più rilevanti contenute in un emendamento approvato dalla commissione Finanze della Camera, che punta a semplificare la procedura disegnata dall’articolo 4 del Dl fiscale (Dl 124/2019) per contrastare l’evasione sulle ritenute nei casi di illecita somministrazione di manodopera. Novità che lasciano grandissimi dubbi alle imprese, che vedono profilarsi adempimenti ingestibili: servirerebbe una proroga di almeno sei mesi, al secondo semestre del 2020, oltre a un robusto restyling.

Le deleghe di versamento
Il meccanismo ipotizzato dall’emendamento prevede che tutti i committenti pubblici e privati siano tenuti a richiedere, all’interno del nuovo perimetro di applicazione della disposizione citato più in alto, ad appaltatori e subappaltatori copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali trattenute ai lavoratori impiegati nell’appalto che fa capo a quel committente.

Invio in cinque giorni
Più nello specifico, il committente, al massimo cinque giorni dopo la scadenza del termine per il versamento, riceverà da appaltatore e subappaltatore, oltre alle deleghe di pagamento, un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nell’appalto, identificati attraverso il codice fiscale, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, della retribuzione corrisposta e della relativa ritenuta.

Le sanzioni
Il mancato adempimento potrà trovare una sanzione nel corso dell’appalto. Il committente, infatti, dovrà sospendere i pagamenti maturati all’interno del rapporto contrattuale nel caso in cui appaltatore e subappaltatore non trasmettano le deleghe, le informazioni sui lavoratori o «risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati della documentazione trasmessa».

Anche il committente potrà a sua volta essere sanzionato, se non rispetterà i suoi obblighi, per «una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice», per i mancati adempimenti sulle ritenute. In altre parole, correrà il rischio di rispondere direttamente degli inadempimenti dall’appaltatore.

Le critiche
Questo sistema incontra critiche molto dure da parte di Confindustria e dei costruttori edili dell’Ance. Che, in una nota congiunta, spiegano: «L’ultima versione della norma appena approvata non risponde all’allarme sollevato dalle imprese che rischiano di andare in tilt tra nuovi adempimenti e oneri finanziari». Pur apprezzando la volontà di restringere la platea della norma, restano dei problemi. E, quindi, sono necessarie molte correzioni.

La liquidità delle imprese viene ridotta, perché viene espressamente vietata la compensazione per le ritenute fiscali. A carico dei committenti restano «oneri di controllo sproporzionati». Viene «del tutto ignorato l’impatto, in termini di adattamento dei processi gestionali, che le nuove disposizioni, applicabili anche ai contratti in essere, generano sulle imprese».

Un caso esemplare è quello dell’obbligo di versare le ritenute per singolo contratto o cantiere: mentre, infatti, di solito i pagamenti dei lavoratori riguardano il loro rapporto complessivo con le imprese, in questo modo dovranno essere separate le prestazioni rese a committenti diversi. Succede nel caso dell’ edilizia, caratterizzata da una continua mobilità di manodopera anche nel corso della stessa giornata. Oltre a correggere tutti questi punti, per consentire alle imprese di organizzarsi, allora, bisogna «procrastinare l’entrata in vigore delle disposizioni al secondo semestre del 2020, con applicazione solo ai nuovi contratti stipulati a decorrere dal prossimo 1° gennaio».

Una linea condivisa anche da Cna, che parla di un testo «addirittura peggiorativo» sopra la soglia dei 200mila euro. Anche se, in direzione di una maggiore semplificazione, bisogna registrare che il riferimento alle forniture di manodopera esclude di fatto tutti i condomini.

Per il sottosegretario al Mef Maria Cecilia Guerra, ieri a Milano al convegno organizzato dall’Università Cattolica «Il sistema fiscale italiano: verso una nuova architettura», la nuova versione della norma rispetta l’obiettivo di contrastare i falsi appalti, che in intere filiere servono per aggirare le norme contrattuali e per non effettuare i versamenti su quanto trattenuto al lavoratore. E in merito alle preccupazioni emerse afferma «che questi obblighi riguardano imprese molto giovani, quelle che non hanno assolto agli oneri tributari e i casi di somministrazione, quando l’attività si svolge nel luogo e con la strumentazione del committente».

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