Condominio

L’assemblea non può addebitare spese personali e la delibera è nulla

di Eugenia Parisi

Un condomino ha impugnato una delibera assembleare del proprio condominio perchè, a suo dire, gli sarebbero state illegittimamente addebitate spese per innovazioni che lo stesso non aveva approvato, votando negativamente; ha domandato, inoltre, di dichiarare la nullità della medesima delibera, per via di un generico addebito per cancelleria imputato a lui personalmente.
Quanto alla prima richiesta, nella sentenza del Tribunale di Milano n. 8435/2019 pubblicata il 23 settembre 2019, è stato ritenuto che le opere approvate, seppur non all'unanimità, non potessero essere affatto ritenute o considerate innovazioni, in quanto opere necessarie e improcrastinabili ad ultimare le parti comuni condominiali nonché connesse indissolubilmente alla valida costituzione del condominio; dovendosi considerare “innovazioni” solo quelle opere che determinano un'alterazione materiale o il mutamento della destinazione originaria (Cass. n. 12654/2006).
Peraltro, nel caso di specie, le opere, quali allacciamento dell'impianto citofonico, elettrico e fognario erano opere del tutto necessarie e quindi validamente adottate con la necessaria maggioranza di legge.
Diverso, invece, è stato il discorso relativo al seppur modesto addebito personale di spese di cancelleria, peraltro nemmeno opportunamente documentate; per giurisprudenza consolidata, infatti, esula dalle attribuzioni dell'assemblea il potere d'imputare, con l'efficacia vincolante propria della delibera, al singolo condomino una determinata spesa pretesamente individuale, non potendosi ravvisare una sorta di autotutela dell'ente collettivo privilegiata rispetto alla posizione del normale creditore e, siccome al riguardo l'assemblea è carente di potere, il relativo vizio deve qualificarsi indubbiamente in termini di nullità (Cass. Civ. n. 10196/2013, n. 7890/1999, Tribunale Milano n. 5717 del 6 maggio 2004).
Considerata, infine, la tardività delle ulteriori domande proposte dall'attore, quest'ultime non sono state esaminate, perchè irrituali, con condanna alle spese di lite.

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