Condominio

Il video nelle parti comuni incastra il ladro nel condominio e la privacy non vale

di Giulio Benedetti

Il tema della liceità dell'installazione di impianti di videosorveglianza all'interno del condominio appassiona il dibattito non solo delle assemblee , ma anche quello dottrinario e giurisprudenziale. In particolare riguarda il sul limite in cui può incorrere la videosorveglianza nel condominio , ovvero se la stessa sia finalizzata a prevenire reati , oppure a spiare i vicini.
La giurisprudenza , sia pure con alcune pronunce divergenti, ammette la ripresa delle parti comuni , elencate nell'art. 1117 c.c., mentre la esclude per quelle di privata proprietà , anche per non incorrere nel reato dell'art. 615 – bis c.p. che punisce le interferenze illecite nella vita privata.
In un epoca di diffuso timore dei furti commessi all'interno dei condomini è sempre di maggiore interesse il tema della sorveglianza elettronica delle parti comuni, di particolare efficacia preventiva . Non deve trascurarsi che oggi le usuali tecniche investigative assai diffuse per individuare gli autori dei crimini non consistono soltanto nel tracciamento dei cellulari, mediante le celle telefoniche, per individuare il reo rispetto al luogo del reato, ma soprattutto nell'esame delle riprese delle telecamere a circuito chiuso.
La Corte di Cassazione (sentenza 34151/2017) ha escluso che l'installazione di una telecamera che riprenda gli spazi condominiali integri la commissione del reato di interferenze nella vita privata (art. 615 bis c.p.). Invero l
La Corte afferma che la norma è funzionale alla tutela della sfera privata della persona all'interno dell'abitazione , nei luoghi di privata dimora e nelle loro appartenenze . Sono luoghi che individuano una particolare relazione tra gli stessi e la persona che vi può svolgere , indisturbato, le attività più intime al riparo di occhi altrui. Tuttavia le scale di un condominio e i relativi pianerottoli non assolvono alla funzione di consentire tale esplicazione della vita privata , poiché sono destinate all'uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela dell'art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese. Tuttavia un'evidente constatazione è che non tutti i condòmini amano essere ripresi nelle parti comuni , anche per i fini preventivi dai delitti, e intendono condurre una vita riservata e per questo si oppongono all'installazione delle telecamere. La procedura corretta , per l'art. 1117 c.c., è che l'installazione , poiché interessa le parti comuni, deve essere approvata dall'assemblea condominiale la quale deve approvarne il costo di installazione e di esercizio e la relativa regolamentazione.
La Corte di Cassazione (sent .n. 44088/2019) afferma che le riprese della videosorveglianza su di un edificio costituiscono piena prova del reato di furto aggravato all'interno di un'abitazione.
La Corte rideterminava la pena, aggravandola, nei confronti di un soggetto che era stato condannato per il reato di furto aggravato all'interno di un'abitazione ad una pena inferiore al minimo legale. Il condannato nel suo ricorso lamentava di essere stato condannato senza adeguata prova perchè era stato riconosciuto dalla persona offesa come un soggetto che , alla guida di un'auto, era stato notato aggirarsi nei pressi dell'abitazione del derubato.
Il giudice di legittimità riteneva fondata la condanna del ricorrente poiché la sentenza si basava su plurimi elementi che indicavano una sua precisa responsabilità nella commissione del reato. Invero nell'abitazione dove era avvenuto il furto era stato installato un impianto di videosorveglianza che aveva registrato immagini ritraenti l'uomo che si era introdotto nell'edificio.
Il giorno del furto era stata notata nei pressi dell'abitazione un'autovettura VW Golf di colore peculiare , il ricorrente veniva controllato dia Carabinieri a bordo della stessa autovettura e il ricorrente fu riconosciuto dal proprietario dell'abitazione come il soggetto ripreso dal sistema di videosorveglianza . La concessione delle attenuanti generiche , ex art. 62 bis c.p., venivano negate al ricorrente in quanto non meritevole del benefico a causa dei sui precedenti specifici nel reato di furto. Infine la Corte id Cassazione non riduceva la pena per il reato di furto poiché i reati contravvenzionali ascritti al ricorrente , e che erano stati dichiarati estinti per prescrizione , sono autonomi rispetto al reato di furto aggravato in abitazione.

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