Condominio

Amministratore, «affido in prova» anche se non ha risarcito i danni

di Giulio Benedetti

Clemenza per l’amministratoreche commette il tipico reato di appropriazione indebita anche se non ha risarcito i danni. La Corte di Cassazione (sentenza 43853/2019) ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale di un amministratore condominiale. Questo era stato condannato perché aveva compiuto reati di appropriazione indebita commessi attraverso ripetute distrazioni di ingenti somme di denaro di vari condòmini, destinandolo a favore di diverse persone giuridiche a lui riconducibili.

Dopo la condanna l’amministratore scontava la pena nella detenzione domiciliare di cui osservava le prescrizioni. Il Tribunale di Sorveglianza non ammetteva l’amministratore all’affidamento in prova , perché aveva reso solo una «modesta confessione» e non aveva risarcito le persone offese alle quali non aveva restituito neppure una parte del maltolto (oltre un milione di euro). Per il Tribunale l’amministratore inoltre non si trovava in uno stato di necessità economica.

La Corte di Cassazione annullava però l’ordinanza: l’affidamento in prova al servizio sociale deve essere ancorato ai risultati dell’osservazione del comportamento del condannato. L’ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire il danno può essere considerata un segno negativo ma solo nell’ottica di una valutazione complessiva sulla sua rieducabilità.

Quindi il giudice doveva valutare non soltanto il parziale risarcimento del danno, ma anche la condotta del reo da cui emergevano elementi favorevoli: lo svolgimento di un’attività lavorativa (aveva continuato a lavorare), l’assenza di altri procedimenti penali, la puntuale osservanza della detenzione domiciliare.

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