Condominio

Il geometra non può progettare l’antisismica e il condominio non paga

di Giulio Benedetti

Il geometra non può progettare opere antisismiche in cemento armato in un condominio.
L'art. 2 della legge n. 19086/1971 riserva la progettazione di opere in cemento armato e la relazione direzione dei lavori redatti da un ingegnere, da un architetto o da un geometra o da un perito industriale nei limiti delle rispettive competenze.
La Corte di Cassazione (ord. n. 29227/2019) ha interpretato queste norme e ha rigettato il ricorso di un geometra avverso una sentenza della Corte di appello che gli negava il pagamento del suo onorario per la progettazione di un intervento statico e funzionale di un condominio, che era stato danneggiato da un evento sismico.
Il giudice di appello accoglieva la difesa del condominio per la quale la richiesta era affetta dalla nullità prevista dall'art. 1418 c.c. per la sua contrarietà alle norme imperative. Il giudice affermava che il contratto di opera esorbitava dalle competenze del geometra , ai sensi del R.D. n. 274/1929 e della legge 1086/1971, che non gli consentono la progettazione e la direzione di costruzioni civili che comprendono l'uso del cemento armato. In particolare nel condominio il geometra progettava e dirigeva la posa di cemento armato nella cordonatura perimetrale dei solai.
Il geometra ricorreva in Cassazione affermando di avere legittimamente eseguito l'opera basandosi sul disposto dell'art. 16, lettera m) , del R.D. n. 274/1929 che gli consentiva il progetto, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni , come quella esaminata , nella quale non era presente il cemento armato se non nella cordonatura perimetrale dei solai. La Corte di Cassazione respingeva tale difesa. richiamando l'art. 17 della legge 64/1974 il quale prevede che , nelle costruzioni in zone sismiche , chi intenda procedere a costruzioni, riparazioni e soprelevazioni è tenuto a darne preavviso alle competenti autorità e deve unire alla stessa un progetto firmato da un ingegnere , da un architetto , da un geometra o da un perito edile, nei limiti delle rispettive competenze, nonché del direttore dei lavori. Per il Collegio l'interpretazione estensiva , formulata dal ricorrente, dell'art. 16 , lettera m), del R.d. n. 274/1929 al cemento armato non trova conferma né nella disposizione originaria del R.D. n. 274/1929 e neppure nei successivi interventi legislativi. La considerazione , per cui i geometri non sono abilitati a redigere progetti di massima, fuori delle ipotesi consentite dall'art. 16 , lettera l), del R.D. n. 274/1929 con costruzioni richiedenti l'impiego di cemento armato, risponde ad una scelta del legislatore, basata su evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all'interprete ristretti margini di discrezionalità. Gli stessi riguardano la valutazione della modestia della costruzione , la non necessità di complesse operazioni di calcolo e l'assenza di conseguenze per la pubblica incolumità . In particolare l'interprete deve accertare la natura della costruzione di annesso agricolo dei manufatti , per le opere eccezionalmente progettabili dai geometri , anche nei casi di impiego di cemento armato.
Nel caso trattato la Corte di cassazione condivideva il giudizio negativo della Corte di Appello circa l'inidoneità tecnica del geometra ricorrente a compiere le opere all'interno del condominio. Infatti non era stato condiviso l'assunto difensivo che la posa del cemento armato fosse limitato alle cordonature perimetrali dei solai e che le iniezioni di cemento liquido servissero solo a ricostruire la malta tra i conci mancanti di legante. Il giudice di appello non riteneva che tale versione fosse idonea ad escludere l'incidenza del cemento sulla struttura portante del condominio, per cui le verifiche e statiche dovevano essere effettuate soltanto da un tecnico abilitato.

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