Delibera annullabile se il preventivo non è stato inviato nei tempi del regolamento
A cura di Smart24-Condominio
In base all'art. 1130-bis c.c., il legislatore ha inteso assicurare maggiore trasparenza alla gestione contabile dell'amministratore, prevedendo un rendiconto condominiale annuale che deve contenere una serie di specifiche voci contabili, indispensabili alla ricostruzione e al controllo della gestione dell'amministratore da parte di ogni condomino.
Inoltre,inbase agli artt. 1135, 1136 e 1137 c.c., la delibera che approvi il rendiconto, impugnabile per motivi di legittimità e non di merito ai sensi dell'art. 1137, comma 3, c.c., dai condomini assenti e dissenzienti, (cfr. Cass. civ. Sez. II, 20/04/1994, n. 3747), è vincolante se tale impugnazione non avviene nel termine di trenta giorni, decorrente dalla data di deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
È quindi annullabile la deliberazione contraria alla legge o al regolamento condominiale.
L'approvazione del bilancio consuntivo, che non sia stata impugnata nei termini di legge, implica la definitiva accettazione della documentazione delle spese effettuate, delle quali non si potrà lamentare il mancato controllo.