Caselle postali, non si sostituiscono se l’assemblea non è d’accordo
Ai sensi del Decreto Ministeriale del 09 aprile 2001 e s.m.i., le cassette postali, quali elementi accessori obbligatori per ogni abitazione e condominio, devono essere ubicate in una posizione che non crei difficoltà alla consegna della posta. In particolare, l'art. 46 dispone puntualmente che queste “devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione”, ma non ne prevede l'obbligatoria sostituzione in caso di difformità od in relazione .
Le disposizioni nazionali sono completate anche dalla normativa europea UNI EN 13724 che si rivolge, tuttavia, ai produttori delle cassette postali, nonché a coloro che decidono di installare i dispositivi, stabilendo degli standard per le cassette postali quanto a dimensioni, resistenza, sicurezza contro l'effrazione e salvaguardia della privacy.
Pertanto, ed in assenza di disposizioni che diversamente statuiscano, la competenza per l'installazione e la sostituzione rimane in capo all'assemblea dei condomini, fermo restando che, qualora deliberata questa dovrà avvenire in conformità con la normativa europea cui sopra.
Altresì, non essendo ricomprese nelle parti comuni ex art. 1117 c.c., queste sono da considerarsi di proprietà individuale: pertanto la ripartizione delle spese avverrà dividendo il costo delle cassette per il numero dei condomini e non ai sensi dell'art. 1123 c.c., proporzionalmente ai millesimi di proprietà di ciascuno. Altresì, sarà comunque necessaria la delibera assembleare qualora la struttura portante di queste sia unica.