Condominio

Con i contabilizzatori ripartizione solo sui consumi

di Saverio Fossati

Se esiste un sistema di contabilizzazione del calore, le spese vanno ripartite in base al consumo effettivamente registrato.  L’ordinanza della Cassazione 28282/2019 (Sezione II) depositata ieri, relatore Antonio Scarpa , afferma un principio che, anche se riferito a un contenzioso sorto parecchi anni fa, non mancherà di influenzare la giurisprudenza di merito sui contabilizzatori e sulla ripartizione delle spese.

La vicenda risale al 2012, quando un condominio milanese aveva installato (in ossequio alle norme regionali ma in netto anticipo su quelle nazionali) un sistema di contabilizzazione dei consumi del calore. Nell’approvare la relativa ripartizione delle spese, però, l’assemblea aveva deciso di attribuirne metà in base al consumo effettivo e metà in base alla «tabella millesimale». Un condomino aveva allora contestato in Tribunale la delibera, affermando che era in contrasto con le norme regionali (Dgr IX/2601/2011) e con la norma Uni 10220, che di fatto indicavano parametri diversi, molto più legati al consumo effettivo, in quanto la quota millesimale avrebbe dovuto riguardare solo la manutenzione dell’impianto. Dopo aver incassato le bocciature del Tribunale e della Corte d’appello, il condomino si era rivolto in Cassazione.

Qui, invece, ha avuto ragione: non però, perché il condominio abbia violato le norme regionali, perché, ha spiegato la Cassazione «la norma regionale non può incidere direttamente sul rapporto civilistico tra condòmini e condominio, regolamentando i criteri di riparto (...) in maniera da modificare la portata dei diritti e la misura degli obblighi (...) come fissate dalla legge statale o da convenzione negoziale. Tanto meno potrà incidere sui criteri di ripartizione degli oneri di riscaldamento una delibera di Giunta regionale».

L’annullamento della delibera condominiale del 2012, invece, va pronunciato perché, spiega la Cassazione, «le spese del riscaldamento centralizzato possono essere validamente ripartite in base al valore millesimale delle singole unità immobiliari solo ove manchino sistemi di misurazione del calore erogato in favore di ciascuna di esse», cosa che invece era avvenuta nel condominio. Quindi , in questi casi, risulta «illegittima una suddivisione (...) operata alla stregua dei valori millesimali delle singola unità immobiliari».

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