Condominio

Chi paga in contanti le rate a luglio si dovrà fermare ai 2mila euro

di Andrea Cartosio

Sono quasi sempre persone anziane, che non usano l’home banking e si rifiutano di fare code defatiganti alle poste o in banca, e magari abitano abbastanza vicine allo studio dell’amministratore. Ma, se si prendono per buone le stime delle associazioni di categoria, che valutano sui 15 miliardi all’anno le spese condominiali ordinarie in Italia, una valutazione prudenziale può assegnare ai pagamenti in contanti una percentuale che oscilla tra il 3% e il 6% del totale, cioè tra i 450 milioni e 1 miliardo,

Le modifiche decise con il Dl 124/2019 per i limiti di utilizzo della moneta contante, dunque, vanno a incidere su una realtà tutt’altro che piccola. Il limite attualmente è di 3mila euro ma, se la manovra passerà il vaglio del Parlamento, dal 1° luglio 2020 la soglia calerà a 2mila euro, fino al raggiungimento di 1.000 euro dal 1° gennaio 2022: di fatto, il limite già stabilito nel 2011 e poi modificato nel 2015. E nonostante il diffondersi di Mav e bonifici, è ancora pratica diffusa il pagamento in contanti degli oneri condominiali e dei canoni di locazione, soprattutto per importi minori.

Anzitutto va chiarito che la totalità delle movimentazioni economiche relative a rapporti contrattuali e commerciali in essere tra il condominio e i suoi fornitori di beni e servizi rientrano nelle previsioni della normativa antiriciclaggio; pertanto l’amministratore, per non incorrere in pesanti sanzioni e mettere a rischio i propri amministrati, deve rispettare quanto previsto in materia di utilizzo del contante. Tuttavia, se l’aspetto “commerciale” sembra chiaro, la normativa non fornisce dati certi in riferimento alle quote versate dai condòmini.

Il decreto legge fiscale del 14 ottobre (attualmente in via di conversione in Parlamento) apporta una modifica sostanziale all’articolo 49, commi 1 e 3, del Dlgs 231/2007, che prevede il divieto di trasferimento del denaro contante o di libretti di deposito al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore oggi a 3mila euro, ma dal 2020 a 2mila.

Va ricordato però che il condominio, configurato dall’orientamento giurisprudenziale quale «ente di gestione» sprovvisto di personalità giuridica (così dice la Cassazione nella sentenza 2363/2012) detiene di fatto un’autonoma personalità fiscale, rappresentando un determinato e determinabile centro di interesse proprio, autonomo da quello dei condòmini.

Infatti, benché l’amministratore di condominio non sia compreso tra i soggetti obbligati all’effettuazione dell’adeguata verifica della clientela previsti dal Dlgs 231/2007, il condominio, per taluni aspetti, sembra invece di sì. La circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012, ripresa anche dall’Economia, afferma infatti che «la violazione si realizza quando il trasferimento intercorre fra soggetti diversi, costituenti distinti centri di interesse».

Quindi, potendo sostenere la distinzione tra tra condominio e condòmini in qualità di soggetti interessati all’operazione, le operazioni stesse rientrano pienamente nell’applicazione della normativa della limitazione alla circolazione del contante e degli altri titoli trasferibili.

È stato inoltre chiarito con nota del 5 febbraio 2014 dal Mef che il pagamento dei canoni di locazione evidenzia come, sotto la soglia dei 1.000 (attualmente 3mila) euro di cui all’articolo 49 del Dlgs 231/2007 , la tracciabilità delle transazioni in contante può essere garantita mediante «una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione». Ciò risulta applicabile anche in ambito condominiale. Secondo il Mef le transazioni di denaro sotto la soglia limite non comportano il rischio di sanzioni per antiriciclaggio, purché siano accompagnate da un documento che attesti con precisione la provenienza e la destinazione del denaro. Quindi l’amministratore, ricevendo contanti dai condòmini per pagare le rate, dovrà attenersi ai limiti previsti, oltre che al versamento immediato sul conto corrente condominiale come conseguenza del dettato della legge 220/2012.

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