L'esperto rispondeCondominio

Dalla porta aperta non può provenire disturbo

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Nel mio condominio ci sono due condòmini che discutono perché vogliono entrambi tenere aperta l’uno (uno studi odi avvocato) la finestra e l’altro (una palestra) la porta antipanico. I rumori provenienti però dalla palestra danno fastidio all'avvocato che ha anch’esso l'ufficio al piano terra. Non sussiste il problema dei decibel in quanto non vi è musica, sono solo i comandi dati dall'istruttore all'allievo. L'avvocato afferma che la palestra è obbligata a lasciar chiusa la porta antipanico da cui provengono i rumori in quanto da sul portico del cortile e le persone passando potrebbero sbatterci contro. Dice però che a livello di legge non esiste alcuna regola specifica e quindi la palestra dice che se non è obbligata a tenerla chiusa, la lascia aperta. Chi ha ragione?

Premesso che l'uso abituale delle porte tagliafuoco, anche in accordo con il loro fine precipuo, è quello di essere tenute chiuse, l'usuale fonte normativa relativa agli orari in cui è doveroso rispettare la quiete in condominio è il regolamento approvato ai sensi dell'art. 1138 c.c. ed, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 220/2012, i comportamenti costituenti infrazioni al regolamento di condominio possono essere sanzionati direttamente dall'amministratore con il pagamento di una somma fino a € 200,00 e, in caso di recidiva, fino a € 800,00 (art. 70, disp. att. c.c.). Tale somma sarà devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
Ratio di tale norma risiede nel garantire un comportamento rispettoso dei condòmini nei confronti delle norme contenute nel regolamento di condominio, oltre che limitare le liti condominiali al fine tutelare le “cose comuni” e i “servizi di interesse comune” il cui uso e le cui prestazioni devono essere disciplinate in modo tale che tutti i condomini ne traggano ottimale godimento.
Tuttavia, la possibilità di applicare una sanzione è vincolata solo alla presenza di una esplicita previsione del regolamento e non consente applicazioni in via analogica: in caso contrario, si avrà una lesione dei dritti di godimento del singolo condomino sui beni comuni (si veda la sentenza della Cass. civ, n. 10329/2008).
Ferma restando l'eventuale integrazione, da parte degli autori dei rumori, del reato di cui all'art. 659 c.p.., relativamente al quale, inoltre, la durata del rumore molesto non ha alcuna rilevanza, in quanto il riposo e la tranquillità degli abitanti lo stabilimento possono essere lese anche da un rumore breve e improvviso (Cass. pen. Sez. I, 8 luglio 1987, n. 8252).

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