Possibile il varco tra appartamenti se nello stesso condominio
Se si trattasse di due edifici, ciascuno costituente un condominio, vi sarebbe un divieto di collegare due unità immobiliari limitrofe, ma ciascuna appartenente a un diverso condominio. Questo divieto esisteva già per giurisprudenza costante anche prima della riforma del condominio. «In presenza di un edificio strutturalmente unico, su cui insistono due distinti ed autonomi condominii, è illegittima l'apertura di un varco nel muro divisorio tra questi ultimi, volta a collegare locali di proprietà esclusiva del medesimo soggetto, tra loro attigui ma ubicati ciascuno in uno dei due diversi condominii, in quanto una simile utilizzazione comporta la cessione del godimento di un bene comune, quale è, ai sensi dell'articolo 1117 del Codice civile, il muro perimetrale di delimitazione del condominio (anche in difetto di funzione portante), in favore di una proprietà estranea ad esso, con conseguente imposizione di una servitù per la cui costituzione è necessario il consenso scritto di tutti i condomini» (Cassazione civile, 25775/2016). Al contrario, è ammessa l'apertura di un varco nel muro perimetrale per esigenze del singolo condomino quale uso più intenso del bene comune, ex articolo 1102 del Codice civile. (Cassazione, 3035/2009). Nel caso descritto nel quesito sembra in realtà che si tratti di due stabili facenti parte di un unico condominio; in questo caso il problema che si pone è quello di un uso più intenso di un bene comune, cioè del muro perimetrale ex articolo 1102 del Codice civile. Posto ciò, se non sussistono problemi di stabilità, si ritiene che possa essere praticato il varco e unificate le due unità immobiliari. Ciò, però, comporterà una revisione delle tabelle millesimali ex articolo 69 disposizioni di attuazione Codice civile con accollo delle spese della revisione da parte del condomino che ha eseguito l'unificazione dei due appartamenti.