Condominio

Limiti alle pertinenze di proprietà leciti solo se specificati con esattezza

di Andrea Magagnoli

I limiti ai diritti dei condomini di disporre della cose di esclusiva pertinenza debbono essere previsti in maniera precisa e certa pena la loro invalidità. Lo afferma la corte di cassazione con l' ordinanza n. 27257/2019 depositata il giorno 24 / 10 / 2019.
Il caso trae origine dalla r ichiesta di un condomino di realizzare una passerella all' interno di un immobile .
Il Tribunale su richiesta di quest' ultimo annullava la delibera condominiale che impediva le predette modifiche, tanto da consentire l' esecuzione dell' opera richiesta.
Tuttavia il condominio appellava la sentenza ottenendone la riforma, secondo i giudici di appello infatti il singolo condomino non poteva realizzare la passerella oggetto della contestazione.
Il procedimento pertanto proseguiva per cassazione a seguito dell' impulso del singolo condomino, il quale riteneva ad ogni modo di essere titolare di un diritto a realizzare l' opera vietata. A suo avviso, infatti, il divieto previsto dal regolamento condominiale era del tutto invalido dato che le clausole che lo contenevano erano state formulate in maniera generica ed incerta.
I giudici della Corte di cassazione decidevano con la sentenza qui in commento .
La questione di viva attualità riguarda le modalità di redazione del regolamento condominiale, inteso quale atto di efficacia sostanzialmente normativa dato il suo valore obbligatorio, tale atto ha la funzione di regolamentare la vita nell' edificio oggetto del condominio. Infatti il regolamento riguarda sia le parti comuni dell' edificio che le parti di esclusiva proprietà di un singolo condomino.
La motivazione del provvedimento svolge alcune considerazioni circa la funzione dei regolamento condominiale e le sue modalità di formulazione nei casi in cui esso sia destinato a regolamentare le parti di esclusiva proprietà di un singolo condomino.
In particolare, precisano gli ermellini, il regolamento, oggetto di un espressa deliberazione assembleare, può imporre limiti e divieti anche sulle parti di proprietà esclusiva elencando espressamente le attività vietate al fine di evitare ogni tipo di pregiudizio agli altri condòmini.
Proseguono ancora i magistrati della Cassazione come in tali ultimi casi data la particolarità dell'oggetto del divieto costituito da un bene di esclusiva pertinenza di un singolo condomino debbano essere contenuti in clausole oggetto di una precisa formulazione. Data l' importanza di tali clausole, infatti esse debbono essere formulate in maniera certa ed inequivoca, non solo ma debbono essere precisati anche gli eventuali pregiudizi che le limitazioni tendano ad evitare.
Tali divieti infatti costituiscono un eccezione alla facoltà di disporre della cosa garantito dal diritto di proprietà, pertanto debbono essere circondate da particolari modalità.
Nel caso infatti in cui esse siano formulate in maniera incerta ed imprecisa, saranno affette da nullità
data la loro inidoneità a definire con precisioni gli obblighi del singolo condomino in relazione alla gestione delle cose di proprietà.
L' unica eccezione a tale modalità di formulazione delle clausole, si può rilevaresecondo i giudici della Corte di cassazione, nel caso in cui sia possibile, nel corso del procedimento, accertare il contenuto del divieto, per esempio attraverso l' operato di un consulente tecnico d' ufficio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©