Condominio

La griglia paga il Cosap e non la Tosap

di Rosario Dolce

La Cassazione ritorna sul rapporto tra Contributo per l’occupazione del Suolo Pubblico (Cosap) e la Tassa (Tosap), in tema condominiale, concludendo – per un caso specifico in tema di griglie e intercapedini sul marciapiede pubblico (ordinanza 26290/2019) - che va pagato il Cosap.

I giudici di legittimità, intanto, distinguono i due balzelli: la Tosap, per la Cassazione, si configura come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici. È quindi dovuta non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo ma in relazione all’utilizzazione particolare o eccezionale che ne fa il singolo (si vedano anche le pronunce della Cassazione 1435/2018 e 3710/2019).

Il presupposto applicativo del Cosap è diverso, in quanto «costituito dall’uso particolare del bene di proprietà pubblica o asservito all’uso pubblico, essendo irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un’occupazione di fatto del suolo pubblico». Perciò va pagato in quanto lo spazio utilizzato con le griglie e le intercapedini, nella fattispecie, non era inglobato nella limitrofa opera edile privata e non aveva perso irreversibilmente la qualità di parte del tessuto viario pubblico.

Le griglie ed intercapedini esaminate, in altri termini, insistevano sul marciapiede di una strada aperta al pubblico, per cui mantenendo la loro natura di parte integrante del tessuto viario pubblico, erano e sono assoggettabile al presupposto applicativo del citato contributo (si veda anche la sentenza della Cassazione 16770/2006).

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