Condominio

Sì della Cassazione alla denuncia di «danno temuto» contro il condominio

di Rosario Dolce

La Cassazione, con ordinanza del 17 ottobre 2019 n. 26291, ribadisce il principio della responsabilità per cose in custodia del condominio (articolo 2051 codice civile), la quale non soffre eccezione, neppure quella del vizio edificatorio.
In altri termini, la concorrente responsabilità del costruttore-venditore, ai sensi dell'articolo 1669 codice civile, non integra la fattispecie del “caso fortuito”, richiesto dalla norma in considerazione per andare esente da colpa.
Anzi, i giudici di legittimità ritengono che, ogni qual volta si è in presenza di un vizio al fabbricato, il quale genera una situazione dannosa potenzialmente produttiva di pericolo e di ulteriori nocumento alle unità dei condòmini di cui esso consta, il condominio possa essere obbligato a rimuovere le relative cause a norma dell'articolo 1172 codice civile: «Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo» (Cassazione civile, Sezione 3, Sentenza 20 agosto 2003, n. 12211, Rv. 566022-01).
L'azione – cosiddetta “nunciatoria” - di danno temuto esercitata dal condòmino nei confronti del condominio è ritenuta in sé legittima, dal punto di vista anche soggettivo, sussistendo la diversità di proprietari tra il bene pericoloso e quello minacciato.
In effetti, i beni condominiali, pur restando beni comuni a tutti i condomini, sono soggetti ad un potere di gestione di pertinenza esclusiva dell'ente condomino, il quale ne diviene titolare unico e autonomo dai singoli condomini (Tribunale Salerno, sez. II, 27/01/2005)
Quindi la “finzione giuridica” è quella per cui il singolo condomino, allorché agisce per il risarcimento dei danni derivanti alla sua proprietà individuale per la difettosità delle parti comuni dell'edificio, viene considerato in posizione di terzo nei confronti del condominio stesso.

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