L'esperto rispondeCondominio

Le regole per la recinzione di parti comuni nello stabile

di Giuseppe Mantarro

La domanda

Possiedo un ristorante che ha sede in un complesso condominiale di cinque palazzine, circondate da un marciapiede pedonale pubblico che porta direttamente agli ingressi e al giardino del condominio. Il ristorante ha tre entrate all'interno del condominio e cinque sul marciapiede pedonale. Il condominio vuole recintare, per sicurezza, un'area che si estende dall'angolo fra le cinque e le tre entrate fino alla palazzina di fronte dove si trova una banca.Ho proposto di lasciare libero sia il marciapiede frontale alle tre entrate laterali del mio locale sia quello della palazzina gemella, chiudendo solo il giardino, limitando la recinzione ai ballatoi di accesso alle due palazzine gemelle. Verrei comunque limitato dell'uso che avrebbero gli altri condòmini per il godimento del giardino e dei vialetti che lo percorrono. Come posso oppormi e quali azioni posso intraprendere?

In tema di disciplina delle aree comuni, la Cassazione, nella sentenza 3509/2015 stabilisce che «i lavori deliberati concernenti l'apposizione, all'ingresso dell'area condominiale, di due cancelli per il transito pedonale e per il passaggio veicolare, non potevano certo ricondursi al concetto di innovazioni come qualificate dall'articolo 1120 del Codice civile, non comportando alcun mutamento di destinazione delle zone condominiali ed essendo, anzi, dirette a disciplinare, in senso migliorativo, l'uso della cosa comune impedendo a terzi estranei l'indiscriminato accesso al condominio, soprattutto considerando che in uno dei fabbricati del condominio esiste l'attività commerciale, con conseguente possibilità di un transito continuo di veicoli estranei alla collettività condominiale. Pertanto deve, in questa sede, essere riconfermato il principio secondo cui, in tema di condominio di edifici, la delibera assembleare, con la quale sia stata disposta la chiusura di un'area di accesso al fabbricato condominiale con uno o più cancelli per disciplinare il transito pedonale e veicolare anche in funzione di impedire l'indiscriminato accesso di terzi estranei a tale area, rientra legittimamente nei poteri dell'assemblea dei condomini, attenendo all'uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull'essenza del bene comune né alterandone la funzione o la destinazione».Pertanto, non è necessaria la maggioranza qualificata ovvero l'unanimità dei consensi per la legittimità di una delibera assembleare condominiale avente ad oggetto la regolamentazione dell'uso ordinario della cosa comune che non consente a terzi, estranei al condominio, l'indiscriminato accesso alle aree condominiali delimitate dai cancelli (o, nel caso di specie, dalla recinzione), senza sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condòmini, non incidendo sull'essenza del bene comune né alterandone la funzione o la destinazione.

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