Condominio

Commette un reato il cacciatore che spara vicino ai caseggiati

di Anna Nicola

Siano in piena stagione di caccia ma le prescrizioni di sicurezza non vanno mai dimenticate, soprattutto nelle aree di campagna doove i condomìni si trovano a due passi da boschi e prati. Per questo va ricordato che il cacciatore che spara colpi d'arma da fuoco vicino alle case commette reato se si trova a una distanza inferiore ai 150 metri dalle abitazioni. Il principio è stato affermato dalla sentenza della Cassazione del 17 settembre 2019, n. 38470
Il soggetto era stato trovato sulla propria automobile mentre esplodeva dal finestrino colpi con la propria arma da caccia fuori dall'orario dell'attività venatoria
Anche se munito di autorizzazione di caccia al di fuori dell'orario consentito, la responsabilità sussiste ugualmente
Viene analizzato il termine via pubblica, sulla cui base si osserva che ex art. 703 c.p. è tale la strada sia aperta al pubblico passaggio, comprese le vie di comunicazione tra fondi cd. vie vicinali, se possano essere liberamente percorse.
Nella fattispecie esaminata, la strada era aperta al pubblico transito, censita nello stradario comunale. Pur essendo non asfaltata e in zona agreste, serviva da collegamento tra altre strade parallele di maggior traffico.
E' da qualificarsi strada , come via vicinale pubblica, quando è passaggio esercitato jure servitubs publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e dell'esistenza di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico (cfr. Cass., n. 16864/2013).
La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai 150 metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose art. 703 c.p. (cfr. Cass., n. 14526/2012), sì da escludere la natura speciale delle norme in genere fissate in tema di caccia, e quindi la configurabilità di un mero illecito amministrativo.
<< Al riguardo, infatti, il provvedimento impugnato ha correttamente evocato i principi più volte ribaditi da questa Corte, secondo cui la violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose (art. 703 cod. pen.)(Sez. 1, n. 14526 del 01/03/2012, Francipelli, Rv. 252231), sì da escludere la natura speciale delle norme in genere fissate in tema di caccia, e quindi la configurabilità di un mero illecito amministrativo. D'altra parte, quanto all'ulteriore contravvenzione contestata, è invero superflua la distinzione operata dal provvedimento impugnato, dal momento che in ogni caso i colpi d'arma sono stati esplosi all'interno dell'autoveicolo attraverso il finestrino anteriore, abbassato, posto sul lato passeggero. Invero, del tutto pacifica la circostanza che l'odierno ricorrente fosse intento ad attività venatoria, è stato parimenti osservato che integra la contravvenzione prevista dall'art. 30 comma primo, lett. i) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 non chi utilizza il mezzo di trasporto per lo spostamento nei luoghi di esercizio venatorio o per il recupero della preda, ma colui il quale compie ad es. dal natante l'atto tipico della caccia, rappresentato dallo sparo contro la selvaggina, in ciò agevolato dal mezzo di trasporto, sia per l'appostamento, sia per il raggiungimento della preda anche in zone impervie, essendo irrilevante l'uccisione di animali, in quanto l'abbattimento e l'impossessamento di specie cacciabili non costituiscono elementi costitutivi della fattispecie (Sez. 3, n. 22785 del 17/03/2004, Bordiga, Rv. 228613). Mentre la tutela penale risulta ancor più rafforzata laddove si è sostenuto che integra il reato la condotta di chi si apposti in attesa di sparare la selvaggina avvistata, non occorrendo l'esplosione di colpi di arma da fuoco (Sez. 3, n. 42888 del 15/10/2008, Zecchin, Rv. 241647).>> (Cass. 17 settembre 2019, n. 38470)

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