Condominio

Quando si può «verandare» un terrazzo o balcone

di Anna Nicola

Le verande possono essere di diversa tipologia, compreso il fatto che possano essere fisse e mobili, ubicati sul balcone o in giardino, con o senza vetri, eventualmente con telaio fisso e così via.
Se in condominio, occorre che non si alteri il decoro architettonico. Si ha alterazione se la modifica sia suscettibile di riflettersi sull'insieme dell'aspetto dello stabile. Ciò si ha ad esempio nel caso di costruzione di una veranda che dia luogo a discordanze nel prospetto, e ne modifichi l'unità di stile.
Quando riguarda una parte dell'edificio di proprietà esclusiva, come può essere il balcone del singolo, non necessita della preventiva autorizzazione dell'assemblea: il condomino deve solo avere l'accortezza di darne comunicazione all'amministratore.
Occorre inoltre prestare attenzione a che la veranda: non costituisca un pericolo per la stabilità dell'edificio; non pregiudichi l'aspetto architettonico e il decoro della facciata dell'edificio rovinandola.
In generale, se si tratta di intervento che comporta una nuova costruzione, visto che implica l'ampliamento dello stabile oltre il perimetro dell'edificio, necessita del permesso di costruire. Se lo costruisco senza chiedere il permesso vado incontro al reato di abuso edilizio ex art. 44, let. b), DPR n. 380/2001.
Essere incorso in questa vicenda penale comporta l'obbligo di rimozione del manufatto.
Se non si riesce a eliminare la veranda sul balcone, si è soggetti al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'opera. Valore che si determina avendo come riferimento la data di ultimazione dei lavori. Oltre alle sanzioni amministrative, in sede penale si rischia:
•l'ammenda fino a 10.329 euro per non avere osservato norme, prescrizioni e modalità esecutive previste, regolamenti edilizi, strumenti urbanistici e permesso di costruire;
•arresto fino a 2 anni e ammenda da 15.493 a 51.645 euro per esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione.
La Suprema Corte ha osservato che le dimensioni non rilevano: se la veranda sul balcone è costruita con un telaio che sorregge una vetrata, si ha un aumento di volumetria con scopi abitative, creando un nuovo locale autonomo. Non si può quindi qualificare come manutenzione straordinaria (Cass. n. 28927/2011) A volte alcuni Comuni chiedono la sola SCIA in sostituzione del permesso; a conclusione dei lavori occorre la presentazione della modifica catastale all'Agenzia delle Entrate. E' quindi importante verificare il Regolamento comunale prima di iniziare qualsivoglia intervento.
La veranda può anche essere posizionata in giardino. La sua diversa struttura fa dipendere la necessità del permesso o meno. La giurisprudenza rileva che non c'è bisogno di autorizzazioni quando è temporanea e rimovibile (Cons. Stato n. 1777/2014)

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