Locale tecnico di proprietà privata, come entrare se il condomino rifiuta l’accesso?
La presunzione di comproprietà delle parti comuni dell'edificio, determinata ai sensi dell'art. 1117 c.c., può essere superata dal condomino che pretenda l'appartenenza esclusiva di uno di essi, fornendo la prova della sua asserita proprietà esclusiva derivante da titolo contrario, in difetto della quale deve essere affermata l'appartenenza dei suddetti beni indistintamente a tutti i condomini (cfr. Cass. civ. Sez. II, 05/01/2017, n. 133 e Cass. civ. Sez. II Ord., 07/08/2018, n. 20593). In particolare, la definizione di “vano tecnico” ci è fornita dal Consiglio di Stato, il quale lo definisce come destinato “ad ospitare impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzazione dell'immobile (ossia, ad esempio, gli impianti idrici, gli impianti termici, gli ascensori e i macchinari in genere)” (Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2011 n. 812). Su tale base, la giurisprudenza della Suprema Corte ha elaborato un principio applicabile al caso di specie, affermando che “la destinazione particolare del bene prevale sull'attribuzione legale, alla stregua stessa del titolo contrario” (Cass. civ., Sent., 04/06/2014, n. 12572): di conseguenza appare opportuno affermare la suscettibilità di costituzione di una servitù con i caratteri dell'apparenza, per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c., in quanto, avendo il condomino acquistato il vano tecnico direttamente dall'impresa di costruzione, tale era la situazione di fatto lasciata dall'unico proprietario dell'edificio al momento della nascita del condomino (conformemente a quanto deciso dalla Cassazione con Sent. 20218/2012, relativamente all'accesso dei vani tecnici di proprietà esclusiva).
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