L'esperto rispondeCondominio

Come ripartire la spesa di lettura dei contabilizzatori di calore

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

Alcune ditte ripartiscono le spese di lettura e ripartizione dei consumi esclusivamente tra i condòmini allacciati all'impianto di riscaldamento centralizzato, altre invece li ripartiscono come “servizio di ripartizione” su tutti i condòmini. In assemblea, i condòmini distaccati hanno contestato questa seconda ripartizione. Esiste una norma precisa in merito? Se non c'è una regola precisa deve deliberare l'assemblea?

In merito alla ripartizione delle spese relative al consumo dell'impianto di riscaldamento condominiale la disciplina codicistica, che attribuisce al condomino il diritto di rinunciare all'utilizzo dell'impianto di riscaldamento comune, con il conseguente esonero dalle relative spese di esercizio, contribuendo esclusivamente a quelle per la sua manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma, è stata innovata dal Dlgs 102/2014, entrato in vigore dal 30.12.2016 e dalla norma “UNI 10200”, che hanno modificato i criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento suddividendoli in “consumi volontari” e “consumi involontari”: pertanto il condomino distaccatosi dall'impianto di riscaldamento comune dovrà comunque pagare le spese involontarie secondo le nuove tabelle millesimali. Tale normativa, inoltre, ha carattere imperativo e non può essere derogata né da una delibera assembleare né da una norma di natura contrattuale del regolamento di condominio, prevedendo altresì, nel caso di mancata applicazione del criterio di ripartizione previsto (art. 16, D.Lgs. n. 102/2014), la sanzione amministrativa da € 500 a € 2500 a carico del condominio. Conseguentemente, la ripartizione relativa ai “consumi volontari” o “contabilizzazione indiretta” prevede l'installazione di un sotto-contatore per ciascuna unità immobiliare che determinino la quota di consumo legata al prelievo di calore volontario dell'appartamento, sulla base della quale ciascun condomino sarà tenuto a pagare solo quella parte di calore che preleva dai propri termosifoni. Differentemente la quota relativa alla “contabilizzazione indiretta” o “consumi involontari” tale quota fissa dovrà essere determinata da un tecnico incaricato dal condominio e rappresenterà la quantità ideale di calore necessaria per mantenere 20°C di temperatura ambiente interno dall'inizio a fine stagione di riscaldamento, tramite un calcolo tecnico. A questo seguirà la creazione di una tabella millesimale per ripartire tale spesa. In ogni caso la nuova tabella e il criterio di ripartizione di cui alla norma Uni 10200, devono essere approvati con la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi (art. 26, comma 5, l. n. 10/1991).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©