Condominio

Anche i condòmini sono responsabili del crollo dell’edificio

di Giulio Benedetti

La giurisprudenza ha stabilito la responsabilità dell'amministratore , in qualità di garante, del crollo di parti dell'edificio condominiale, ma non sempre i condòmini possono avvalersi dello scudo giuridico rappresentato dal professionista. A volte sono i condòmini direttamente responsabili del crollo di parti del condominio. È il caso trattato dalla Corte di Cassazione (sentenza 42398/2019) che ha annullato, ai fini civili, la sentenza la quale aveva assolto, dall'accusa del reato di crollo di edifico (articolo 677 del Codice penale
) contestato ai condòmini a seguito della caduta del tetto , del solaio e di tre piani di un edificio , con il cedimento dell'unica scala di accesso ai relativi interni . La Corte di Appello assolveva i condòmini , proprietari dei piani sottostanti al tetto, poiché riteneva che la loro responsabilità non poteva avere carattere oggettivo.
La Corte di Cassazione criticava la sentenza di secondo grado laddove assolveva i condòmini , in maniera non convincente, senza indicare in quali termini fosse rinvenibile una complessità dell'organizzazione che avrebbe impedito di indicare le loro responsabilità e quando affermava che non era comprensibile la responsabilità dei proprietari dei piani inferiori, per il crollo del solaio e del tetto.
Per la Corte di Cassazione il giudice di appello trascurava il ragionamento del tribunale che affermava la responsabilità di tutti i proprietari in ordine al mantenimento in sicurezza di tutte le parti, private e comuni , dell'edificio , secondo il principio di responsabilità derivante dalla comproprietà esistente da cui non possono derivare danni al prossimo. Invero l'art. 1102 c.c. , in materia di comunione , che per l'art. 1139 c.c. si applica anche al condominio, afferma che ogni partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Per la Corte di Cassazione il punto decisivo consiste non nella caduta del solaio, ma dal cedimento di esso in ragione dei danni e delle altre infiltrazioni alle parti strutturali e portanti dell'edificio. Infatti erano tutte parti comuni che vedevano tutti gli imputati obbligati all'intervento e al ripristino. La sentenza di primo grado aveva accertato che le criticità della manutenzione dell'edificio erano emerse a seguito di verifiche tecniche eseguite, anche a seguito delle segnalazioni e delle lamentele dei condòmini dell'immobile vicino, le quali evidenziavano infiltrazioni di umidità alla scala comune e di erosione al tetto, alle pareti e agli elementi lignei dei solai. Tali gravi difetti non riguardavano esclusivamente le proprietà del singolo piano ma di una compromissione derivata ai piani stessi dai cedimenti indotti dalle infiltrazioni alle strutture portanti di proprietà comune. Pertanto la Corte di Cassazione annullava la sentenza di appello nei confronti dei condòmini limitatamente agli effetti civili e rinviava per un nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

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