L'esperto rispondeCondominio

La suddivisione delle spese del comprensorio con parco

di Pierantonio Lisi

La domanda

Un condominio si trova in un comprensorio con un parco. Il regolamento contrattuale del condominio recita, all'articolo 3, che «Le spese comprensoriali sono quelle che riguardano i beni e i servizi ci carattere comprensoriali e speciale come è previsto nel relativo regolamento». Al condominio in questione competono 853 decimillesimi di partecipazione alle spese. L'imputazione dei decimillesimi, sopra indicati, è provvisoria non essendo ancora stata completata l'edificazione dei diversi immobili di compendio del complesso residenziale. Ponendo come spesa comprensoriale sostenuta pari a 2.500 euro qual è l'importo da imputare al condominio in questione? Per la modifica del regolamento condominiale contrattuale e della relativa tabella, qual è il quorum deliberativo?

Per calcolare l'importo corrispondente a 853 decimillesimi è sufficiente dividere la spesa complessiva per 10.000 e moltiplicare il risultato per 853. È il caso di precisare che la ripartizione delle spese comprensoriali approvata dall'assemblea del comprensorio (ossia del supercondominio) deve essere eseguita per unità immobiliari e non per palazzina o condominio, rinviando la determinazione delle quote relative a ciascuna unità immobiliare a una ripartizione interna cui dovrebbe provvedere ciascun condominio. Le tabelle millesimi del comprensorio, dunque, dovrebbero assegnare un certo numero di millesimi (o decimillesimi) a ciascuna unità immobiliare e non a ciascun corpo di fabbrica o condominio. Il regolamento contrattuale non può essere modificato se non con il consenso unanime di tutti i condòmini. La tabella, invece, può essere modificata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore solo nel caso in cui si riveli errata o in caso di esecuzione di interventi che alterino il valore proporzionale anche di una sola unità immobiliare di almeno un quinto. Altrimenti, occorre che la modifica sia approvata all'unanimità (articolo 69 delle disposizioni attuazione del Codice civile).

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