Condominio

Installare una veranda sul balcone di proprietà

di Raffaele Cusmai - Condominio24

Relativamente alle opere effettuate dai condomini su parti di loro proprietà o di uso esclusivo, qualora il Regolamento condominiale non disponga diversamente, ai sensi dell'art. 1122 c.c., queste possono essere effettuate dandone preventiva notizia all'amministratore, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea di condominio. Detta norma pone, altresì, in capo al singolo condomino il divieto di effettuarle qualora queste possano recare “danno alle parti comuni ovvero” determinare “pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio”. Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto che il concetto di danno, in cui si identifica il limite alla facoltà di ogni condomino di eseguire opere all'interno della porzione di sua proprietà, non va limitato esclusivamente al danno materiale, inteso come modificazione della conformazione esterna o della intrinseca natura della cosa comune, ma esteso anche al danno conseguente alle opere che elidono o riducono apprezzabilmente le utilità ritraibili dalla cosa comune, anche se di ordine edonistico od estetico (C. Cass., Sent. n. 1947/1989). Conseguentemente qualora si arrechi un danno, in tal caso il giudice può inibire la nuova destinazione, ordinando la rimozione delle opere pregiudizievoli, qualora sia stata ritualmente proposta la domanda in tal senso (cfr. Cass. civ. Sez. II, 17/04/2001, n. 5612). In merito all'opportunità di richiedere o meno il rilascio del permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001 relativo alla realizzazione di una veranda, il Consiglio di Stato ha stabilito che qualora questa sia intesa “nel senso di locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili” è necessario il rilascio del suddetto permesso, non essendo sufficiente una semplice Dichiarazione di Inizio Attività (ex multis Cons. Stato Sez. IV, 08/07/2019, n. 4693). A tale conclusione, l'unanime giurisprudenza è giunta in quanto tale intervento edilizio determina una variazione planovolumentrica e architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzati, stabilendo altresì che “deve qualificarsi veranda la tenda collegata al muro con intelaiatura in acciaio e con tamponamenti in materiale plastico, così come la tenda collegata al muro e con tamponamenti di vetro” con conseguente necessità di rilascio del permesso di costruire. (Cass. pen. Sez. III, 08/10/2009, n. 42318).

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