Condominio

Possibile il carcere per il canto del gallo

di G. Ben.

Il condomino è responsabile penalmente dei canti dei suoi galli. È il caso trattato dalla Corte di cassazione (sentenza 41601/2019) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condomino contro la sentenza di condanna a 20 giorni di arresto per il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo dei vicini (articolo 659 del Codice penale). Il condomino custodiva, all’interno del condominio, tre galli e delle galline, i quali, lasciati liberi, in orario notturno, cantavano in continuazione. Va anche ricordato che l’articolo 1138 del Codice civile afferma che il regolamento condominiale non può vietare di possedere o detenere animali domestici ma non specifica la loro specie e tale indeterminatezza crea indubbi problemi nella convivenza quotidiana.

Il condomino non interveniva , nonostante le segnalazioni ricevute, e i canti disturbavano il riposo di un numero indeterminato di persone. E ricorreva affermando che nessun accertamento tecnico era stato compiuto per stabilire il superamento della soglia di normale tollerabilità delle emissioni.

La Cassazione respingeva le argomentazioni difensive in quanto il giudice aaveva accertato che galli e galline, tenuti nel condomino, erano soliti cantare di giorno e di notte, nonostante le proteste degli altri condòmini e i richiami formali dell’amministratore, tanto che per il fastidio una condomina era costretta a cambiare casa.

Il tecnico dell’Arpa accertava che i tre galli , rinchiusi in una baracca, cantavano per cinque o sei minuti a intervalli di 20 – 30 minuti e venivano calcolati in 18 minuti ben 106 eventi sonori, percepibili dalla strada , con una frequenza di dieci secondi uno dall’altro. Inoltre i galli rispondevano ai richiami dei loro consimili presenti all’interno di un’abitazione vicina, e tale situazione amplificava , di notte, i rumori e i disagi degli altri condòmini.

La condotta dell’imputato, che non impediva gli strepiti , integrava la contravvenzione sotto il profilo oggettivo ed è inquadrabile più nel dolo eventuale che in quello della colpa.

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