Condominio

Passaggio di consegne tra amministratori senza approssimazioni

di Cesare Rosselli - A cura di Assoedilizia

Regole precise per il passaggio di consegne: per le spese straordinarie l’amministratore uscente deve preparare un vero e proprio rendiconto. Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano con la sentenza 7942 del 3 settembre 2019 (un’azione per il risarcimento di danni promossa da un condominio nei confronti di un precedente amministratore) si ritrovano delle utili indicazioni per affrontare alcune delle questioni più frequentemente ricorrenti nei rapporti tra condòmini ed ex amministratori.

Una prima questione riguarda il compenso per opere straordinarie: il Tribunale ha ribadito che la percentuale richiesta dall’amministratore, anche se indicata nel preventivo presentato all’atto della nomina, spetta solo ove via sia stata esplicita approvazione assembleare.

Una seconda questione consiste nelle richieste di restituzione di saldi di cassa esistenti al momento del passaggio delle consegne. Tale richieste non possono essere accolte se gli importi pretesi non risultano da effettivi movimenti finanziari e non può essere considerata sufficiente una ricostruzione solo contabile del saldo. Inoltre, poiché rientra nei normali compiti dell’amministratore procedere al versamento delle ritenute d’acconto, il mancato o ritardato adempimento obbliga l’amministratore al risarcimento dei danni consistenti in sanzioni e interessi a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell’agenzia delle Entrate.

Altro tema riguarda il momento del passaggio delle consegne: l’ex amministratore non può limitarsi a fornire un elenco di spese, ma deve redigere un rendiconto redatto secondo i criteri di cui all’articolo 1130 bis del Codice civile con separata indicazione delle entrate e delle uscite, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il principio è affermato però in relazione a opere straordinarie chiuse e definite prima del passaggio delle consegne e non rendicontate.

Infine, il condominio ha chiesto in giudizio il rimborso delle spese, comprese quelle per l’assistenza legale, inutilmente sostenute per la mediazione alla quale l’ex amministratore chiamato non aveva partecipato. Il Tribunale ha però respinto la richiesta rilevando che, per la mancata partecipazione alla mediazione, la conseguenza di legge sia il versamento allo Stato di un importo pari al contributo unificato e non il rimborso della parte istante. Va però detto che in sé la non partecipazione alla mediazione non è un illecito e quindi dalla stessa possono conseguire solo le conseguenza espressamente previste dalla legge.

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