Condominio

In attesa delle Sezioni Unite, i dubbi sull’annullabilità delle delibere

di Alessandro Maria Colombo

To be or not to be, delibera nulla o annullabile? In tema di erronea imputazione di spese condominiali, questo è il problema.
O, meglio, la madre, tornata preponderatemene alla ribalta, di diversi problemi della cui risoluzione l'ordinanza n.24476, depositata il 1° ottobre dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione, relatore Antonio Scarpa, ha investito le Sezioni Unite.
Queste, infatti, dovranno pure confermare o smentire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali possa considerarsi, anche d'ufficio, la nullità della delibera su cui il decreto si fonda nonché chiarire se il rigetto dell'opposizione al decreto importi o meno anche il giudicato implicito sull'assenza di vizi di nullità della delibera stessa.
Nell'attesa che i nodi gordiani vengano sciolti (al pettine, già ci sono arrivati), il primo problema è proprio l'attesa. Che i temi rimessi al giudizio del massimo organo di nomofilachia registrassero contrapposti orientamenti era noto ma ora il re è ancor più nudo e basare scelte, difese e decisioni su tesi pur sinora maggioritarie trasmette all'operatore del diritto l'aleatoria sensazione di poter essere d'improvviso autorevolmente smentito.
Esclusa l'ipotesi di un armistizio condominiale, per ingannare l'attesa soccorrono le prime riflessioni sull'ordinanza di rimessione, che inducono a chiedersi, ad esempio, per quale ragione il Supremo Collegio abbia ritenuto di tornare ad investire le Sezioni Unite della capitale qualificazione del vizio, nullità o annullabilità per l'erronea ripartizione delle spese, proprio nel più complesso ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che implica la risoluzione delle ulteriori questioni sopra riferite, anziché sollevare più semplicemente il tema in un giudizio d'impugnazione di delibera.
La ragione, oltre all'ovvia necessità di provvedere sulla specifica vertenza, potrebbe essere il desiderio della Corte di provocare un pronunciamento organico sull'intera filiera della generazione del titolo per la riscossione delle spese condominiali, relative patologie e interferenze. L'ordinanza di rimessione sollecita una valutazione sistematica e risposte coerenti ai diversi temi. L'intento è lodabile.
La seconda considerazione è che il combinato effetto dell'adesione delle Sezioni Unite, per ognuna delle tre questioni ora sottoposte al loro esame, all'una o all'opposta tesi che l'ordinanza magistralmente riassume, può determinare una serie di risultati finali differenti. Se le questioni sono tre, per ognuna delle quali sono prospettate due possibili soluzioni corrispondenti agli opposti orientamenti sul punto formatisi in giurisprudenza, la matematica insegnerebbe che il numero di combinazioni possibili è pari a tre per due.
In realtà, il diritto non è aritmetico e, ad esempio, se si pervenisse a negare, quanto al secondo tema sollevato dall'ordinanza (cioè la rilevabilità della nullità della delibera nell'ambito dell'opposizione al decreto ingiuntivo), il terzo quesito (riguardante l'efficacia della sentenza di rigetto di detta opposizione sull'accertamento dell'assenza di nullità della delibera) perderebbe rilevanza, riducendo il novero dei futuri possibili scenari.
La permutazione matematica delle ipotetiche soluzioni è in realtà ancor più fallace se si pensi che, tra due opposte tesi, tertium datur alle Sezioni Unite, che potrebbero anche partorire inedite risposte.
Pur indulgendo alla tentazione di ritenere radicalmente nulle per impossibilità dell'oggetto, e non più solo annullabili con impugnazione nei trenta giorni, anche delibere di erronea suddivisione di una determinata specifica spesa, e non solo quelle di adozione di un nuovo fallace criterio di riparto modificativo di quello legale o convenzionale, potrebbe la Corte preservare comunque un'area di mera annullabilità alle deliberazioni affette, ad esempio, da errore materiale o di calcolo?
Imputare in concreto, ex art. 1126 c.c., la quota di 1/3 della spesa per la riparazione della terrazza di copertura del fabbricato ad un condomino, considerandolo quindi proprietario o usuario esclusivo quando egli non lo sia, importa il medesimo grado di lesione dei “diritti individuali” dello stesso condomino rispetto al caso in cui gli sia addebitato il consumo d'acqua sulla base di un'erronea lettura del contatore?
Distinzioni di tal sorta rimarrebbero esposte alla critica di una malsicura ricostruzione dell'effettivo contenuto della dichiarazione di volontà dell'assemblea, con buona pace della certezza del diritto, se pur risponderebbero in qualche misura alla pragmatica ambizione di non sottrarre alla salvifica tagliola del termine di impugnazione breve ogni e qualsiasi devianza del riparto spese condominiali.
Del resto, se pure ogni vizio relativo all'imputazione delle spese, sia esso l'adozione di un nuovo criterio in spregio alla legge o alle convenzioni ovvero la ripartizione una tantum errata, incide negativamente sui “diritti individuali” dei condomini, ai diversi (ed eventualmente in futuro più articolati) gradi di tale incidenza non parrebbe del tutto illogico continuare a riservare regimi di tutela differenziati.
Peccati capitali e peccati veniali non meritano, del resto, la stessa pena.
Fra pochi mesi, le curiosità dei giuristi saranno soddisfatte. La felice chiamata delle Sezioni Unite ad un pronunciamento organico e sistematico non consente tuttavia l'illusione di trovarsi, neppure in questo caso, di fronte alle colonne d'Ercole.
Panta rei: tutto scorre, e continuerà a scorrere, soprattutto in questa affascinate materia.
Alessandro Maria Colombo

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