Quali documenti sulle parti private l’amministratore ha il diritto di visionare?
In base all'art. 1131 c.c. l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti il condominio, nei limiti dei poteri attribuiti allo stesso dall'assemblea, ovvero delle attribuzioni ex art. 1130 c.c., fra le quali, al comma 1, n. 8), rientra quella di “conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del condominio”.
Inoltre, ai sensi del precedente n. 6), è stabilito che, all'interno del registro di anagrafe condominiale, devono essere contenuti, fra gli altri, “i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio”, i quali, qualora non siano comunicati all'amministratore entro sessanta giorni ed in forma scritta.
In caso di inerzia, mancanza o incompletezza di tale documentazione con lettera raccomandata e, decorsi trenta giorni, provvederà ad acquisirle autonomamente, addebitandone il costo ai responsabili. Una delle modalità esperibili dall'amministratore è data dall'“accesso agli atti”, che lo stesso può esercitare nei confronti dell'amministrazione detentrice della documentazione da lui richiesta.
In ultimo vi è da dire, che, l'amministratore di condominio è obbligato ad adempiere diligentemente all'obbligo sopra descritto a pena di revoca giudiziaria dell'incarico, per gravi irregolarità di gestione, come indicato dall'art. 1129, comma 11, n. 7 del c.c..