Condominio

Convocazione in assemblea, non si può usare (per ora) l’e-mail

di Eugenia Parisi

La Corte d’Appello di Milano ha affrontato il caso di un condomino che lamentava di non esser stato ritualmente convocato in assemblea per aver provato di non aver ricevuto - al suo indirizzo e-mail di posta ordinaria - la convocazione inviatagli dall'amministratore a mezzo indirizzo e-mail di posta ordinaria e, in primo grado, l'impugnazione è stata accolta, seppur con compensazione delle spese di lite fra le parti.
Nel successivo procedimento d'appello, in cui il condomino vittorioso ha censurato la compensazione delle spese di lite, la Corte d'Appello di Milano - con sentenza n. 1067/19, relatore dott. Piombo – ha confermato la pronuncia perché - sposando la tesi del giudice di primo grado – l'art. 66 disp. att. c.c. non avrebbe comunque risolto tutte le diverse interpretazioni circa le modalità di convocazione possibili e la materia, modificata con Legge n. 220/12 ed in vigore dal giugno 2013, sarebbe tutt'ora nuova: ragion per cui risulta legittima e corretta la compensazione delle spese di lite.
In primo luogo, la Corte d'Appello ha sottolineato che la riforma ha tipicizzato le modalità di convocazione in presenza di una previgente libertà delle forme, ciò nonostante permangono tutt'oggi e a maggior ragione, orientamenti giurisprudenziali difformi circa il rilievo da attribuire ad eventuali irregolarità della convocazione stessa.
La sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 comma 2 c.p.c. nella parte in cui questo non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite fra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni (cioè nell'ipotesi, come nel caso di specie, di “assoluta novità della materia trattata” e del “mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti”); ciò dedotto, per i giudici d'appello, è stata fatta quindi corretta applicazione, da parte del primo giudice, del potere discrezionale di compensare tra le parti le spese del giudizio (tra le altre: Cass. 24502/2017, Cass. n. 19613/2017, Cass. n. 8421/2017).
Del resto, appare del tutto condivisible la valutazione circa la ricorrenza dell'ipotesi di “assoluta novità delle questioni trattate” giacchè sulle nuove regole in tema di convocazione di assemblea condominiale ex art. 66 disp. att. c.c. non si è ancor oggi formato un orientamento giurisprudenziale univoco e per di più nemmeno la dottrina ha dimostrato di concordare circa il carattere tassativo e vincolante delle modalità di comunicazione dell'invito, elencate al comma 3 dell'articolo citato; quest'ultimo, infatti, stabilisce che l'avviso di convocazione debba essere comunicato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, prospettando la tesi che si tratti di mezzi che non possono reputarsi indicati in via esclusiva, con la conseguenza che deve credersi attuale quella giurisprudenza che reputa valido l'avviso in qualunque forma esso abbia raggiunto l'obiettivo; ovvero, secondo altri autori, che l'elencazione normativa di detti mezzi possa essere stata più che altro dettata dalla volontà di attribuire all'avviso di convocazione il requisito della forma scritta ai soli fini probatori sul suo contenuto e non già del suo ricevimento da parte del destinatario; ciò a dimostrazione del fatto che anche le nuove forme indicate non assicurano di per sé il ricevimento dell'invito in assemblea, il che non escluderebbe che possano essere utilizzati anche altri mezzi idonei a lasciare presuntivamente supporre la conoscenza della convocazione da parte di coloro che devono essere chiamati in assemblea.
Infine, osserva la Corte d'Appello, il tribunale ha correttamente tenuto conto, nella regolamentazione delle spese di lite, dell'oscillazione giurisprudenziale circa la necessità e il dovere - per il condomino che impugna la delibera ex art. 1137 c.c. - di allegare e dimostrare un interesse non semplicemente astratto (Cass. n. 11214/13, Cass. n. 6128/2017).

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