Condominio

Registro anagrafe, Cis e rendiconto alla Fiera del Condominio

dalla Redazione

È terminata ieri, sabato 05 ottobre scorso la fiera del condominio, organizzata a Roma da Apice all'Angelicum centro Congressi. Una due giorni che ha visto avvicendarsi insigni rappresentanti del mondo condominiale. Non sono mancati gli interventi su temi giuridici e contabili. L'interesse dei partecipanti si è, altresì, concretizzato su due argomenti cardine per il mondo condominiale: il registro anagrafe e sicurezza nel condominio e il rendimento del conto dell'amministratore.
Sul registro anagrafe si è soffermato Rosario Dolce, che si è adoperato anche nella scrittura di un libro sull'argomento, edito nel mese di maggio 2019. Nel registro – ha afferma l'autore alla Fiera - dovranno annotarsi non solo i dati anagrafici e fiscali dei partecipanti al condominio ma anche, se del caso, quelli connotati allo stato civile delle “famiglie”, a cui essi fanno capo (si è ricordato, a tal proposito, il rilievo di un recente arresto reso dalla Corte di Appello di Catania, con il quale si precisato che, nel concetto di “avente diritto”, rientra anche quello relativo al coniuge in comunione legale in tema di convocazione assembleare). Non solo. Sono stai esaminati termini e condizioni per acquisire lo status di condòmino. Nello specifico, le incongruenze legate alla comunicazione dell'atto autenticato segnata dall'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile, al cospetto delle circolari varate dal garante della privacy o dal centro studi del consiglio del notariato. Si è indagato lo stesso potere dell'amministratore nella ricerca dei dati dei cosiddetti “aventi diritto” e della potestà (ad egli rimessa dalla norma) di dar luogo alla imputazione diretta dei costi al responsabile che vi ha dato causa. Il registro anagrafe è stato poi analizzato in ragione del profilo della “apparenza del diritto”, ritenuta nuovamente applicabile in ambito condominiale benchè secondo lo stato di “affievolita” (mutuando una definizione attribuita all'avv. De Tilla). Infine, si è riflettuto sul contenuto del registro in termini di privacy, stante l'esercizio da parte di terzio o della Pubblica amministrazione del diritto di accesso.
Sul rendimento del conto in condominio si è, invece, soffermato Francesco Schena, autore di una collana edita sull'argomento, appena pubblicata. L'autore, anche in tal caso, ha valorizzato il momento di gestione contabile, laddove retto dai principi cardine della trasparenza e intelligibilità.
Il rendiconto è stato contestualizzato come “fatto amministrativo” arricchito da postulati giuridici. Un coacervo di informazioni rese trasparenti attraverso l'arte della contabilità; ma con una importante precisazione, trattasi, pur sempre, di: una contabilità redatta secondo il criterio di competenza (il che) non esclude alcuna elaborazione contabile di cassa, anzi, la include necessariamente.
Sotto tale profilo, sono stati contestati alcuni arresti giurisprudenziali che insistono nel ritenere che il rendiconto condominiale debba rispondere solamente al principio di cassa.
A tali giudici – sempre secondo l'autore - sfugge il concetto tecnico per cui il “conto economico” di esercizio deve essere redatto secondo il criterio di competenza - nell'annoverare i costi di gestione e la rispettiva relatività di esercizio - mentre il “conto entrate/uscite”, invece – in quanto annovera quali di questi costi siano stati poi materialmente pagati - non può che essere redatto secondo il criterio di cassa. Si tratta, dunque, di elaborati contabili separati e distinti, rispondenti a principi di redazione differenti.
A parere di Schena, il rendiconto condominiale oggi è costituito da un vero e proprio fascicolo i cui documenti sono tenuti e curati secondo criteri diversi, Infatti, dovendosi riconoscere all'ente condominiale un sistema contabile di tipo economico e patrimoniale di gestione, è di tutta evidenza come il registro di contabilità sia da compilarsi per criterio di cassa entro trenta giorni dalla manifestazione numeraria ma lo stato patrimoniale, perché possa raccontare in maniera fedele alla realtà le variazioni finanziarie negative e positive di incidenza sui debiti e sui crediti non può che erre redatto secondo il criterio di competenza”

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