Convocazione dell’assemblea, il regolamento prevale sul Codice civile
L'art. 1130, comma 1, n. 10), c.c., sancisce l'obbligo per l'amministratore di rendere annualmente il conto della sua gestione, mentre, successivamente all'assemblea spetta la sua approvazione e la decisione in ordine all'impiego dell'eventuale residuo attivo della gestione (art. 1135, comma 1, n. 3), c.c.): in merito la norma in esame prevede che questa venga all'uopo convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
Il suddetto articolo, inoltre, non è ricompreso fra le disposizioni definite inderogabili, ex art. 1138, c.c. e, pertanto è ammissibile l'ipotesi di un regolamento condominiale che deroghi la disposizione relativa alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale.
Non sembra, dunque, potersi dubitare della legittimità delle disposizioni del regolamento condominiale oggetto del quesito: pertanto l'assemblea andrà convocata entro novanta giorni decorrenti dal giorno trenta del mese di maggio di ogni esercizio, con possibilità di ritardarla di ulteriori sessanta, mediante avviso scritto da comunicare a tutti i condomini almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
Inoltre, a conferma della legittimità della disposizione regolamentare, anche sommando le tempistiche contenute nei succitati, il termine per l'approvazione sarebbe inferiore di quello di centottanta giorni previsto dal codice, non configurandosi una deroga cd “in peius” della norma civilistica.