Condominio

Opposizione a decreto ingiuntivo, sui vizi della delibera decideranno le Sezioni Unite

di Edoardo Valentino

Ci penseranno le Sezioni Unite della Cassazione: alla fine di una lunga serie di sentenze contraddittorie, con la pronuncia 24476 depositata ieri (relatore Antonio Scarpa) è stato deciso il rinvio della questione della rilevabilità dei vizi della delibera nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Partiamo dal caso concreto: un condominio agiva in sede monitoria avverso uno dei proprietari, domandando il pagamento di alcune somme dovute per lavori di ristrutturazione di un terrazzo di copertura.
A detta del condominio, infatti, il condomino avrebbe dovuto corrispondere un terzo del costo totale dei lavori ai sensi dell'articolo 1126 del Codice Civile.
La norma afferma infatti che «Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno».
Il condomino, però, in disaccordo con la delibera assembleare che aveva ripartito il costo dei lavori, aveva agito ai sensi dell'articolo 645 del Codice di Procedura Civile instaurando un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il principio sostenuto dall'opponente, in buona sostanza, riguardava la nullità della delibera assembleare con il riparto delle spese in quanto, dato che l'uso della terrazza non era esclusivo, il detta ripartizione avrebbe dovuto essere realizzata ai sensi dell'articolo 1123 del Codice Civile.
I giudici di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, rigettavano la domanda del condomino.
A detta dei decidenti, difatti, il presunto vizio della delibera assembleare avrebbe dovuto essere sollevato in sede di opposizione alla delibera con i tempi e i modi descritti dall'articolo 1137 del Codice Civile.
L'eccezione sollevata dal condomino solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sarebbe quindi stata inammissibile.
Il soccombente si vedeva quindi costretto ad adire la Corte di Cassazione, depositando un ricorso incentrato sulla erroneità del giudizio d'Appello nella parte in cui non aveva valutato l'illegittimità del criterio di ripartizione delle spese di rifacimento della terrazza, come sopra illustrato.
Sosteneva, infatti, il ricorrente che, ove l'uso della terrazza non sia esclusivo, la ripartizione speciale di cui all'articolo 1126 c.c. non dovrebbe operare, facendo luogo ai criteri ordinari di ripartizione.
Con l'ordinanza numero 24476 del 1 ottobre 2019 la II Sezione della Corte di Cassazione sollevava la presenza di un contrasto giurisprudenziale tale da invitare a porre la questione all'attenzione delle Sezioni Unite.
Il contrasto, in particolare, sarebbe stato tra due principi opposti, ossia se il giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo possa sindacare o rilevare le ragioni di nullità delle delibere assembleari di ripartizione delle spese sulle quali sono basati i provvedimenti monitori, o se invece tale ufficio debba limitarsi a verificare la sussistenza della delibera, riservandone ogni valutazione di merito all'eventuale giudice del processo ai sensi dell'articolo 1137 del Codice Civile.
Un primo orientamento (Cass. 16 aprile 2019 n. 10586, Cass. 10 maggio 2018 n. 11289 e Cass. 15 dicembre 2011 n. 27016, tra le altre) sosteneva la mera annullabilità delle delibere adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di riparto delle spese condominiali.
Un secondo, di contro, (Cass. 23 luglio 2019 n. 19832, Cass. 10 gennaio 2019 n. 470, Cass. 20 dicembre 2018 n. 33039, tra le molte) considerava nulle per impossibilità dell'oggetto tali delibere.
Oggetto del contrasto era, quindi, il seguente.
Da un lato è noto il principio in ragione del quale “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla annullabilità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione” (Cassazione, sentenza 7 novembre 2016, n. 22573) e che la verifica del giudice debba limitarsi all'ambito della “perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere” (si veda Cassazione Sezioni Unite, sentenza 18 dicembre 2009, n. 26629).
D'altro canto non è univoco se tale limite di rilevabilità dei vizi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo debba riguardare le sole delibere recanti vizi implicanti la loro annullabilità (e quindi da impugnare ai sensi dell'articolo 1137 Codice Civile) o se valga anche per le delibere nulle, trattandosi di valutazione generalmente rilevabile anche d'ufficio, stante la loro qualità di elemento costitutivo della domanda (Cassazione, sentenza 12 gennaio 2006, n. 305).
Dato l’evidente contrasto di orientamenti la Cassazione ha quindi disposto la trasmissione degli atti al primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

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