Condominio

La delibera che approva i bilanci legittima l’operato dell'amministratore

di Govanni Iaria

Una volta che l'assemblea condominiale abbia approvato i bilanci ed i relativi stati di ripartizione e la delibera non viene impugnata, l'operato dell'amministratore deve ritenersi ratificato e legittimo. Pertanto, è legittima la richiesta e la successiva azione giudiziaria dell'amministratore nei confronti dei condòmini per il pagamento delle somme indicate nei suddetti bilanci e l'amministratore non può essere condannato per mala gestio.
Lo ha precisato il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 11033/2019, pubblicata il 27 maggio 2019- Sezione Quinta Civile – Giudice Dott. Roberto Ghiron.
La vicenda esaminata, prende le mosse dalla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma con la quale l'amministratore di un condominio veniva condannato per mala gestio al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese legali in favore di una condòmina che lo aveva citato in giudizio, sostenendo di non aver ricevuto dall'amministratore i chiarimenti richiesti in merito ad alcune voci inserite nel bilancio, che nella redazione dei quest'ultimo non si era tenuto conto di alcuni pagamenti effettuati e che l'amministratore non aveva agito in eguale misura nei confronti di tutti i condomini morosi per il recupero degli oneri condominiali non versati.
Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto dall'amministratore avverso la sentenza del Giudice di Pace, ritenendo che quest'ultimo nell'emanare la sentenza impugnata non ha <<fatto buon governo delle norme in tema di condominio negli edifici >>, lo ha accolto con conseguente rigetto della domanda della condòmina, ribadendo che le delibere di approvazione dei bilanci costituiscono fonte e prova dei crediti condominiali e quindi le stesse sono documenti che consentono all'amministratore del condominio di agire, ai sensi dell'articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, per il recupero degli oneri condominiali non versati.
Inoltre, secondo il Tribunale, ai fini del riconoscimento del danno in favore del condòmino per le mancate risposte ai chiarimenti richiesti e dalla mancata esibizione della documentazione richiesta, è necessario fornire la prova che dal mancato esame della stessa si sia verificato un pregiudizio ( cosa che nel caso esaminato non è avvenuta), e il nesso causale con l'evento dannoso.
La mancata ottemperanza dell'amministratore a quanto previsto dall'articolo 1130 bis codice civile, secondo il quale << I condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo e estrarne copia a proprie spese>>, ha concluso il Tribunale capitolino, non è sufficiente per il legittimare la richiesta di risarcimento danni nei suoi confronti, ma è idonea, tutt'al più, per la richiesta di revoca giudiziaria dall'incarico.
Avv. Giovanni Iaria

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