L'esperto rispondeCondominio

Tutte le gronde sono parti comuni, anche se circondano una terrazza in uso esclusivo

di Raffaele Cusmai - Condominio 24

La domanda

In un condominio con terrazza a livello di proprietà di un condomino vengono eseguiti lavori per adeguamento scarico acque piovane, scarico che va a confluire nei pluviali condominiali. Non sono stati eseguiti lavori sulla copertura della terrazza ma solo in gronda. È anche vero che non tutte le unità restano sotto quella parte di fabbricato. La ripartizione segue quindi il criterio della terrazza a livello o millesimi di proprietà?


Il principio contenuto nell'art. 1123, comma 2, c.c., secondo il quale, le spese di manutenzione di beni comuni destinati a servire i condomini in misura differente devono essere ripartite in proporzione all'uso che ciascun condomino può farne, trova sua applicazione particolare ex art. 1126 c.c.
Nonostante il suddetto articolo si riferisca espressamente ai “lastrici solari di uso esclusivo”, la giurisprudenza (da ultimo in Cass. civ., Sez. II, 09/01/2017, n. 199), in considerazione della parziale affinità funzionale, ha equiparato a quest'ultimi le terrazze a livello ai fini dell'applicazione della deroga al criterio legale (proporzionale ai millesimi di proprietà) di ripartizione delle spese in condominio, ponendole per un terzo in capo al condomino esclusivista e per i restanti 2/3 al condominio.
Tuttavia, la Suprema Corte, affermando l'applicabilità della suddetta deroga solamente alle riparazioni o alle ricostruzioni del lastrico (o terrazza a livello) propriamente inteso, ha precisato che “le gronde, i doccioni ed i canali di scarico, che convogliano le acque meteoriche dalla sommità di un edificio condominiale, costituiscono parti comuni, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, ricadono tra i beni di cui all'art. 1117 cod. civ., senza che rilevi la circostanza che la copertura del fabbricato, dal quale provengano tali acque, sia costituita da tetto a falda, lastrico o terrazzo di proprietà esclusiva” (Cass. civ., Sez. II, 22/12/2014, n. 27154).
Pertanto, le spese sostenute per l'esecuzione di lavori di adeguamento dello scarico delle acque piovane, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune dell'edificio nel suo complesso, saranno ripartite fra tutti i condom

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