Condominio

Strade condominiali anche con impianti pubblici

di Rosario Dolce

Non scatta automaticamente la natura pubblica delle strade di comparto dove sono collocate impianti di raccolta fognaria, anche se la manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del Comune. Le strade private, come quelle di natura condominiale, restano, quindi, solo gravate da servitù pubblica per l’attraversamento delle condotte comunali relative alle opere di adduzione dell’acqua potabile e di raccolta fognaria e, in quanto tali, non devono essere necessariamente cedute dai lottizzanti al Comune.

Ciò è quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione 4, con la sentenza n. 6204/2019 .

Il fatto che le strade private possano essere attraversate dalla rete idrica e di raccolta fognaria non vale, dunque, a estendere l’obbligo di trasferimento, in base – per la singola fattispecie trattata - della convenzione di lottizzazione che disciplina la zona di riferimento.

Per i giudici amministrativi risulta rilevante - anche in vista di un’ottimale gestione del servizio e dell’attività di manutenzione delle opere - una dissociazione tra il diritto dominicale della strada e la proprietà dei «sottoservizi» pacificamente acquisiti alla “mano pubblica”. Quindi i possibili problemi di carattere tecnico, derivanti dalla dissociazione tra il diritto di domicale della strada e la proprietà dei sottoservizi, non possono incidere sulla relativa titolarità.

Resta naturalmente ferma la possibilità che su tali strade private possa essere ravvisata, o costituita, una servitù di uso pubblico anche per quanto concerne il transito.

Trattandosi di strade private, quindi, i relativi oneri manutentivi e gli obblighi di custodia saranno a carico dei proprietari privati (o meglio, dei condòmini), mentre le infrastrutture relative alle reti interrate saranno, quanto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, poste a carico del Comune.

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