Strade condominiali anche con impianti pubblici
Non scatta automaticamente la natura pubblica delle strade di comparto dove sono collocate impianti di raccolta fognaria, anche se la manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico del Comune. Le strade private, come quelle di natura condominiale, restano, quindi, solo gravate da servitù pubblica per l’attraversamento delle condotte comunali relative alle opere di adduzione dell’acqua potabile e di raccolta fognaria e, in quanto tali, non devono essere necessariamente cedute dai lottizzanti al Comune.
Ciò è quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione 4, con la sentenza n. 6204/2019 .
Il fatto che le strade private possano essere attraversate dalla rete idrica e di raccolta fognaria non vale, dunque, a estendere l’obbligo di trasferimento, in base – per la singola fattispecie trattata - della convenzione di lottizzazione che disciplina la zona di riferimento.
Per i giudici amministrativi risulta rilevante - anche in vista di un’ottimale gestione del servizio e dell’attività di manutenzione delle opere - una dissociazione tra il diritto dominicale della strada e la proprietà dei «sottoservizi» pacificamente acquisiti alla “mano pubblica”. Quindi i possibili problemi di carattere tecnico, derivanti dalla dissociazione tra il diritto di domicale della strada e la proprietà dei sottoservizi, non possono incidere sulla relativa titolarità.
Resta naturalmente ferma la possibilità che su tali strade private possa essere ravvisata, o costituita, una servitù di uso pubblico anche per quanto concerne il transito.
Trattandosi di strade private, quindi, i relativi oneri manutentivi e gli obblighi di custodia saranno a carico dei proprietari privati (o meglio, dei condòmini), mentre le infrastrutture relative alle reti interrate saranno, quanto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, poste a carico del Comune.
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