Condominio

Il rapporto tra lavori edili e danni subiti va sempre dimostrato

di Valeria Sibilio

Eseguire lavori di natura straordinaria, in un immobile condominiale, rende opportuna un'analisi sia dal punto di vista della procedura più opportuna sia delle possibili ricadute sugli altri condòmini. La Cassazione, nella sentenza 35711 del 2019, ha trattato un caso originato dal giudizio della Corte d'Appello di Messina che, in riforma di quella del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, assolveva il proprietario di un immobile nel quale erano stati dei lavori che avevano creato lesioni all'adiacente fabbricato.
Il proprietario invocava l'assoluzione per non aver commesso il fatto, non essendo stato l'esecutore materiale dei lavori, rimarcando che non sussisteva un pericolo di crollo, riferendo esclusivamente del distacco di intonaco dovuto al cattivo stato di manutenzione dell'immobile di proprietà della persona offesa. Motivo per cui la Corte aveva accolto il suo appello.
Il proprietario del fabbricato adiacente ricorreva in Cassazione sottolineando che l'imputato era socio della società esecutrice dei lavori, dipendente e figlio del legale rappresentante della società, oltre ad essere committente e proprietario dell'immobile edificato. Motivo per cui, non poteva ritenersi estraneo ai fatti. In un secondo motivo, per il ricorrente, l'intervento edificatorio aveva determinato lo sversamento cospicuo del terreno sottostante le fondazioni del fabbricato di proprietà della parte civile, così destabilizzando la struttura dell'intero edificio e determinando un evidente pericolo per il crollo della costruzione.
Per gli ermellini, il ricorso è apparso infondato ed inammissibile. Il ricorrente contestava la decisione della Corte territoriale sul punto della partecipazione personale dell'attore ai lavori in questione senza, però, censurare i passaggi motivazionali della sentenza. Il Tribunale di primo grado aveva risolto la questione in maniera superficiale, affermando la colpevolezza sulla base che l'attore era il proprietario dell'immobile, socio della società costruttrice ed esecutore materialmente dei lavori. Il fatto che il capitale sociale della società sia interamente riferibile alla sua famiglia, non comportava necessariamente che i figli conducessero la società con responsabilità operative. Il ricorrente, inoltre, non aveva dimostrato la contraddittorietà o l'illogicità della motivazione sulla mancanza di prova del pericolo di rovina dell'edificio come conseguenza dei lavori svolti.
La Cassazione ha, perciò, dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©