L'esperto rispondeCondominio

I misteri dei contanti sul conto corrente condominiale

di Raffale Cusmai - Condominio24

La domanda


Nel conto corrente condominiale sono stati versati dei contanti, senza indicare la motivazione né il nome del condomino; figura, oltre a vari importi, anche una somma di Euro 6000, sempre senza motivazione né nome; l'amministratore interpellato dice, a voce, che trattasi di importi di rientro di un moroso. Cosa possono/debbano fare i condomini per tutelarsi in caso di controlli? Si possono ravvisare problemi con antiriciclaggio? Si può e/o si deve sporgere segnalazione presso le autorità competenti? Inoltre, nello stesso conto corrente condominiale sono stati versati degli importi che la banca ha definito: “versamento contanti” quali spese condominiali, senza indicare il nome del condomino; tra l'altro appare anche un versamento di euro 6000 senza nominativo e con la stessa dicitura; l'amministratore, interpellato, dice trattasi di rientro di un condomino moroso. Cosa possono fare i condòmini per tutelarsi in caso di controlli e in caso di cambio amministratore? Si ravvisano problemi con le norme antiriciclaggio? Si può e/o si deve sporgere denuncia presso l'autorità competente ?

Ai sensi dell'art. 1130, comma 1, nn. 3) e 5), c.c., rientra nelle attribuzioni dell'amministratore del condominio “riscuotere i contributi […] occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni” e “eseguire gli adempimenti fiscali”, la cui rendicontazione dovrà essere effettuata nel registro di contabilità (n.7), nel quale “sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita”. Inoltre, ai sensi dello stesso articolo (n. 9) e del comma 7 dell'art. 1129 c.c. è fatto obbligo all'amministratore di fornire al condomino che ne faccia richiesta l'“attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali”.
In merito ai suddetti adempimenti è da ultimo intervenuta la Suprema Corte precisando che “l'obbligo di rendiconto che, quale mandatario con rappresentanza dei condomini, l'amministratore è tenuto a osservare con riferimento alle somme detenute per conto del condominio, può dirsi adempiuto quando egli abbia fornito la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto della somma incassata e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi funzionali all'individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione” (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 17/01/2019, n. 1186).
Qualora l'amministratore non adempia ai propri obblighi, integrando tale violazione una “grave irregolarità”, ai sensi dei commi 11 e 12 dell'art. 1129 c.c., è possibile agire in giudizio per ottenere la revoca dell'incarico. Fermo restando che, ai sensi del già citato comma 11, art. 1129 c.c., il suddetto incarico può essere revocato in qualunque momento ed insindacabilmente dall'assemblea del condominio, con la maggioranza ex art. 1136, commi 2 e 4, c.c., non essendo necessario che si fondi su giusta causa.
Altresì, ai sensi della normativa antiriciclaggio (art. 49, d.lgs. n. 231/2007) è previsto il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi, a qualsiasi titolo, per importi superiori a € 2.999,99: superato tale importo il condominio è esposto al rischio di sanzioni antiriciclaggio.
Pertanto, appare opportuno procedere con la revoca dell'amministratore inadempiente e contestuale nomina di un nuovo amministratore che provveda ad eseguire gli accertamenti del caso ed a fornire le informazioni richieste.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©