L'esperto rispondeCondominio

Anche se non indispensabili, le modifiche pro disabili sono a carico di tutti

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

In un condominio, di fianco alla scala di accesso all'atrio dell'ingresso, c'è una rampa con pendenza inferiore all’8% che, per raccordarsi al marciapiede, termina con una pendenza del 35 % per 50 cm. Un condomino che non riesce più a scendere la scala di accesso è costretto a scendere con l'ascensore fino all'autorimessa del piano terra e uscire dal passo carraio perché il tratto finale della rampa è troppo inclinata. Detto condomino chiede di sostituire la lastra di raccordo con dei gradini di altezza ridotta che potrebbe superare. Altri condòmini sono contrari all'innovazione perché ritengono che il condomino disabile può uscire dall'immobile usando l'ascensore e perché l'attuale rampa agevola il transito delle carrozzine per bimbi e dei carrelli a mano della spesa o pacchi pesantisi chiede quale maggioranza occorra per approvare la realizzazione dei gradini e come deve essere ripartito il costo. In caso di approvazione si chiede se i condòmini dissenzienti sono esonerati dal partecipare alla spesa.


L'art. 2 della L. 9 gennaio 1989, n. 13, recante norme per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche egli edifici privati, prevede la possibilità per l'assemblea condominiale di approvare le innovazioni preordinate a tale scopo con le maggioranze indicate nell'art. 1136 comma 2 e 3 c.c., ovvero almeno i due terzi del valore millesimale dell'intero edificio in prima convocazione oppure almeno la metà in seconda convocazione, in deroga all'art. 1120, comma 1, che richiama il comma 5 dell'art. 1136 e, quindi, le più ampie maggioranze ivi contemplate.
La suddetta legge dispone, tuttavia, che resta fermo il disposto dell'art. 1120, comma 2, il quale vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell'utilità secondo l'originaria costituzione della comunione.
Qualora detta innovazione venga positivamente deliberata dall'assemblea, essendo il vestibolo e l'accesso al condominio parti comuni destinate a servire i condomini in egual misura, la spesa per la sua effettiva realizzazione sarà sostenuta da tutti i proprietari, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., proporzionalmente ai millesimi relativi alle singole unità immobiliari.
Al contrario, in caso di delibera di rifiuto all'esecuzione dei lavori ovvero non vengano effettuate, entro tre mesi, le innovazioni deliberate , il secondo comma del succitato art. 2 fa salva la possibilità del singolo condomino di installare, a proprie spese, “servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici”.
In tal modo l'ordinamento “contempera la proprietà (che la Costituzione tutela direttamente) con il diritto alla mobilità del disabile (che la Costituzione tutela altrettanto), e disciplina i contrapposti interessi in modo da realizzare il secondo interesse incidendo al minimo sul primo” (Trib. Bologna, Sez. III, Sent. 16.02.2010).

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