Condominio

L’ascensore deve fermarsi in tutti i piani

di Rosario Dolce

Sappiamo che le delibere sono atti collegiali che vengono espressi - per essere legittimi ., secondo dati procedimenti, da parte dell'assemblea dei condòmini. Risulta assai noto, altresì, che le azioni giudiziarie che i condòmini dissenzienti – o altri ancora che ne hanno legittimazione (assenti o astenuti che siano) possono esercitare avverso il contenuto delle statuizioni in disamina sono segnate dalla norma di riferimento (articolo 1137 codice civile), che impone un termine di decadenza.
Sennonché, la disciplina sulla impugnazione delle delibere dell'assemblea dei condòmini è arricchita di un'ulteriore previsione, di matrice giurisprudenziale, in grado di incidere sia sugli aspetti processuali che sostanziali.
Ci si suole riferire alla distinzione tra delibere nulle ed annullabili (cfr Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 4806/2005; conformi Cass. 23.3.2016 n. 5814, Cass. 27.5.2016 n. 11034).
In particolare, sono considerate “nulle” le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito, con oggetto non ricompreso nelle competenze dell'assemblea, incidenti su diritti individuali o sulla proprietà esclusiva di un condomino; mentre sono ritenute “annullabili” quelle affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranze inferiori a quelle prescritte, affette da vizi formali in ordine al procedimento di convocazione e/o informazione dell'assemblea, affette genericamente da irregolarità nel procedimento di convocazione.
L'ultima pronuncia appena resa da parte degli Ermellini ( si veda il Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio del 2 settembre scorso ) riguarda la natura del vizio da attribuire ad una delibera che, approvando un progetto esecutivo teso alla realizzazione di un impianto ascensore all'interno di fabbricato, abbia escluso “apoditticamente” (così dato leggere in sentenza) dal medesimo la fermata dell'impianto nella porzione di cui all'ultimo piano (sentenza n. 21909 del 30/08/2019).
Mentre i giudici di merito hanno ritenuto che, una simile statuizione, per la decisione presa potesse essere inficiata in ragione della preesistenza di un vizio riconducibile a quelli rientranti nella sfera dell'annullabilità - per cui sottoposto al regime decadenziale in capo il condòmino ricorrente in giudizio (per l'esercizio dell'azione di impugnazione di cui all'articolo 1137 codice civile) -, i giudici di legittimità hanno ribaltato l'esito di un simile ragionamento, affermando, al contrario, la “nullità” (per come elaborata nella casistica sopra riportata).
Trattasi delibera – per come è stato riportato in seno alla Sentenza in esame - che, al di là delle problematiche di carattere formale incide sul diritto del singolo (proprietario dell'ultimo piano) rispetto all'utilizzo di un bene comune (ascensore), pregiudicando non solo l' uso pieno dell'impianto ma anche sul valore della proprietà esclusiva. In quanto tale, la stessa è inficiabile con l'esercizio di un'azione di nullità, piuttosto che quella di cui all'articolo 1137 codice civile.

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