Condominio

L’acqua con il contatore individuale nel condominio

di Anna Nicola

Oggi il contatore negli edifici condominiali è divenuto obbligatorio. Come osserva il Tribunale di Milano in data 3 maggio 2019, occorre considerare «che la ripartizione a contatore è imposta dalle norme vigenti, che prevedono, anzi, come obbligatoria l'installazione di contatori individuali, soprattutto per le attività produttive o del terziario». Si veda in proposito l'art. 5 Legge 5 gennaio 1994 n. 36 e successive modifiche
Questa decisione è stata emessa a fronte dell'impugnazione da parte di un condomino della delibera condominiale sulla cui base veniva istituito questo sistema di distribuzione dell'acqua
Come già osservato in precedenza dalla Suprema Corte, <<…In tema di condominio negli edifici, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 1123, primo comma, cod. civ., in base ai valori millesimali, sicché è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che, adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell'unità immobiliare, esenti dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell'anno…>> (Cass.1 agosto 2014, n. 17557)
Ne consegue che i criteri di ripartizione per millesimi di proprietà o l'eventuale altro criterio specificato nel regolamento di condominio sono applicabili solo <<in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare>>.
La conclusione del giudice di merito è pertanto che questa decisione assembleare <<non solo è del tutto legittima, ma addirittura doverosa alla luce della normativa vigente e, pertanto, non era e non è neppure necessaria alcuna preventiva delibera condominiale autorizzativa dell'installazione medesima>>.
Inutile che il regolamento contrattuale preveda la ripartizione dell'onere economico per l'acqua in base ai millesimi di proprietà: la normativa in oggetto è di portata pubblicistica nonché di derivazione comunitaria; su questa base ha prevalenza sulle norme nazionali o locali eventualmente contrastanti e, di conseguenza, sugli statuti condominiali anche quando sono di natura contrattuale.
La natura pubblicistica è data dal fatto che la Legge 5 gennaio 1994 n. 36: la sua emanazione è in ragione della competenza dello Stato in materia ambientale, nello specifico del risparmio idrico
Il D.P.C.M. 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche - ecologia) prevede l'obbligo di misurazione dei consumi idrici e richiama anche la direttiva comunitaria n. 75/33.
La deliberazione assembleare ha pertanto portata <<soltanto ricognitiva dell'obbligo normativo di installazione del contatore individuale>>.

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