Condominio

Incendio causato dai lavori, la colpa è anche dell’amministratore

di Giulio Benedetti

La responsabilità dell’amministratore per le parti comuni è assai delicata, come affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza 22163/2019), che ha trattato il caso di un incendio in un edificio. In particolare , nel corso di attività ordinate dal gestore dell’edificio per eliminare infiltrazioni , per il maldestro uso di una fiamma ossidrica , si originava un incendio del plexiglas di copertura del lucernario più vicino che si propagava a tutti quelli contigui. La Corte dichiarava inammissibile il ricorso di un danneggiato avverso la sentenza la quale aveva riconosciuto la responsabilità , in base all’articolo 2051 del Codice civile, dei gestori dell’immobile, il quali sostenevano , invece, la responsabilità per l’articolo 2053 del Codice civile.

Nella sentenza si afferma che correttamente la Corte d’appello ha accertato che la causa dell’incendio non era da ascriversi dalla struttura dell’immobile bensì dei gestori dello stesso, committenti di lavori di impermeabilizzazione compiuti con una condotta inadeguata e gravemente inadempiente. Per la Cassazione sono custodi tutti i soggetti , pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa e pertanto non solo i proprietari , poiché tale qualità non è necessaria e non è esaustiva. Nel contratto di appalto non viene meno per il committente e detentore del bene il dovere di custodia e di vigilanza e con esso la responsabilità di cui all’articolo 2051 del Codice civile.

Del resto l’articolo 1117 del Codice civile inserisce la facciata ed il tetto dell’edificio nelle parti comuni e sulle stesse l’amministratore del condominio deve esercitare una particolare vigilanza. Il Dm del 25 febbraio 2019 (si veda Il Sole 24 Ore del 14 e 19 febbraio scorso), relativo alle norme antincendio negli edifici di civile abitazione, che entrerà in vigore il 6 maggio 2020, con riferimento ai condomìni soggetti alla normativa del rilascio del certificato di prevenzione incendi detta delle norme progettuali di particolare importanza. In sintesi, le attività di riqualificazione devono essere condotte in modo da limitare la propagazione degli incendi dall’interno dell’edificio a causa di fiamme o fumi caldi che escano dai vani o dalle aperture , deve essere limitata la possibilità di incendio della facciata e che dalla stessa si stacchino oggetti i quali possano mettere in pericolo l’esodo degli occupanti o l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco e di soccorso.

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