Condominio

«Dissenso» dalle liti solo con il voto

di Giovanni Iaria

No al “dissenso alle liti” senza la delibera dell’assemblea che autorizza la causa o di resistere in un giudizio.

Il dissenso alle liti, previsto dall’articolo 1132 del Codice civile, consente al condomino di separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze negative di una lite promossa dal condominio o nella quale quest’ultimo decide di resistere. Non può però essere esercitato nei giudizi in cui all’amministratore è riconosciuta l’autonoma legittimazione processuale e, quindi, agisce senza autorizzazione dell’assemblea, in quanto presupposto per l’esercizio del suddetto diritto è la sussistenza di una delibera con la quale l’assemblea condominiale autorizza di promuovere una lite o di resistere in giudizio.

Lo ha ricordato il Tribunale di Roma, Sezione V, Giudice Sebastiano Lelio Amato, con la sentenza n. 12803/2019.

La vicenda esaminata trae origine dall’impugnazione di una delibera da parte di alcuni condòmini, i quali deducevano, fra l’altro, la sua illegittimità, chiedendone l’annullamento o la dichiarazione di nullità, nella parte in cui erano state loro addebitate, nonostante il loro dissenso espresso ai sensi dell’articolo 1132 del Codice civile, somme per spese legali relative ad un giudizio promosso da un altro condòmino nei confronti del condominio.

Il Tribunale capitolino ha rigettato la domanda dei condòmini ritenendo infondato il motivo dell’impugnazione, in quanto la causa promossa dall’altro condòmino per la quale erano state addebitate le spese aveva a oggetto l’impugnazione di una delibera assembleare e in tali giudizi l’amministratore ha il potere di costituirsi senza essere autorizzato dall’assemblea, rientrando fra le attribuzione ad esso riconosciute l’esecuzione e la difesa delle deliberazioni assembleari.

Pertanto, come affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 7095 del 20 marzo 2017, ha ricordato il Tribunale, nei giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari, il singolo condòmino che, eventualmente, dissenta dalla costituzione in giudizio, non può «separare la propria responsabilità da quella degli altri condòmini in ordine alle conseguenze della lite, ai sensi dell’art. 1132 c.c., ma solo ricorrere all’assemblea avverso il provvedimento dell’amministratore, ex art. 1133 c.c., ovvero al giudice contro il successivo deliberato dell’assemblea stessa».

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