Condominio

«Polizza globale fabbricati», lo scudo contro i danni

di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

Per mettersi al riparo dai danni procurati ai condòmini che vivono nello stabile o agli estranei, il condominio può stipulare un’assicurazione chiamata “polizza globale fabbricati”. Nella sua forma base, la polizza copre i danni derivanti da incendi, esplosioni, scoppi e fulmini, acqua condotta e quelli arrecati a terzi (in genere dovuti agli oneri di custodia). Ma è possibile aggiungere altre “coperture” e renderla più completa: danni causati da eventi atmosferici (temporale), catastrofi naturali (terremoto), infortuni, nonché la tutela legale in caso di contenziosi. È anche possibile – in taluni casi – prevedere che la garanzia copra le proprietà esclusive. Ovviamente più sono le opzioni maggiore è il premio finale, cioè il costo da sostenere, che varia anche in rapporto all’età dello stabile: assicurare un palazzo più vecchio costa di più mentre per gli edifici recenti (costruiti negli ultimi 10-15 anni) sono previsti sconti e agevolazioni. Non solo. Occorre poi tenere conto della franchigia, che è generalmente tanto più bassa, quanto maggiore è il premio. La polizza globale fabbricati è stipulata dall’amministratore di condominio, che procede senza il parere dell’assemblea solo se l’assicurazione è prevista dal regolamento condominiale di tipo contrattuale (il documento accettato da tutti i condòmini proprietari al momento dell’acquisto delle unità immobiliari). In caso contrario, per il via libera è necessaria l’approvazione dell’assemblea, che delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, vale a dire i 500 millesimi.

Responsabilità civile

Cosa diversa è la polizza che l’amministratore può stipulare per la responsabilità civile del professionista, che può essere condizione della nomina. Il terzo comma dell’articolo 1129 del Codice civile dispone, infatti, che «l’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condòmini di una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato». Il comma successivo prevede, inoltre, che «l’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio».

È chiaro che la sottoscrizione della polizza, il cui costo può essere interamente a carico dell’amministratore, oltre a tutelare il professionista rappresenta una forma di garanzia per i condòmini.

Copertura dei proprietari

L’assicurazione del condominio e dell’amministratore non esclude che anche i singoli proprietari possano stipulare una polizza relativa alle loro proprietà esclusive. In generale, i contratti prevedono coperture per danni, anche involontari, provocati all’interno dell’immobile a terzi, ad altri familiari a lavoratori domestici, ma anche danni che si verificano all’esterno dell’edificio, come nel caso del vaso che precipita dal davanzale e danneggia un bene altrui.

La polizza “tipo” copre, inoltre, i danni provocati alla proprietà individuale o a terzi (comprese le parti comuni) da corto circuiti, incendi perdite di acqua condotta, eventi calamitosi, catastrofi naturali, furti e rapine (determinate compagnie offrono addirittura un risarcimento per gli oggetti preziosi rubati), mentre sono opzioni i servizi di assistenza in caso di guasti e il supporto legale qualora si verifichino controversie giudiziali o extragiudiziali. La stipula della polizza è facoltativa, ma può succedere che il proprietario dell’immobile sia obbligato a sottoscriverla: ciò avviene quando si chiede un mutuo, con l’istituto di credito che vincola il finanziamento alla firma dell’assicurazione. Questa polizza è chiamata “scoppio e incendio” e per l’intera durata del finanziamento copre i danni provocati da incendi, fulmini, scariche di corrente, scoppi dovuti a fughe di gas e altro. Il proprietario dell’immobile può scegliere di pagarla in un’unica soluzione oppure accorparla alle rate del mutuo.

In caso di sinistro è necessaria la denuncia a norma dell’articolo 1913 del Codice civile.

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