Condominio

L’allegato tecnico antincendio dà più spazio al progettista

di Mario Abate

Una sostanziale novità interverrà entro la fine dell’anno nel settore della prevenzione incendi. Infatti il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi del Dipartimento dei vigili del fuoco ha recentemente approvato la variante dell’allegato tecnico al Codice della prevenzione incendi, emanato con Dm 3 agosto 2015 e modificato dal Dm 12 aprile 2019.

L’allegato costituisce il corpo tecnico della norma e riporta in dettaglio i criteri applicabili nella valutazione antincendio delle attività e degli edifici, criteri fondati sui principi di base della materia e sulla valutazione del rischio. La norma che introdurrà il nuovo allegato al codice, al momento in procedura d’informazione europea, entrerà ragionevolmente in vigore entro l’anno, dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Inoltre dal 20 ottobre diventa obbligatoria l’applicazione del codice nella sua versione attuale, allegato incluso, quale compendio di norme tecniche antincendio (cosiddetta regola tecnica orizzontale – Rto) valido per quasi tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi - elencate dal Dpr 151/2011 - che devono per legge produrre la segnalazione certificata d’inizio attività ai fini antincendio preventivamente all’esercizio (Scia antincendio) presso i Vigili del fuoco. Sarebbe opportuno quindi che le due decorrenze coincidessero, in modo che il codice diventi obbligatorio già con la nuova versione dell’allegato.

L’aggiornamento interessa l’intera struttura di quest’ultimo, che viene rivisto anche allo scopo di consentirne una più immediata lettura. Le modifiche sono in alcuni casi lievi, come avviene per la sezione “M”, in altri casi più estese, come nella sezione G.2 (progettazione antincendio) e nel paragrafo S.4, inerente l’esodo.

La nuova declinazione della norma sottolinea, fra l’altro, la specifica competenza del progettista in merito alla necessaria e preliminare valutazione del rischio dell’attività, che deve ricomprendere l’individuazione dei pericoli d’incendio, l’analisi del contesto nel quale gli stessi sono inseriti, la determinazione del numero degli occupanti e delle loro condizioni, l’individuazione dei beni esposti al rischio di incendio, la valutazione delle conseguenze del rogo su occupanti, beni e ambiente, la definizione delle misure preventive che possano ridurre i pericoli che determinano i rischi più significativi.

Nel caso in cui siano disponibili pertinenti regole tecniche verticali, (Rtv) predisposte in base al codice di prevenzione incendi ed espressamente dedicate a una specifica tipologia di attività, come uffici, strutture ricettive, scuole, la valutazione progettista sarà effettuata tenendo conto sia delle prescrizioni generali del codice che di quelle della Rtv.

La valutazione del rischio consente al professionista di definire i profili di rischio dell’attività con riferimento al pericolo per la vita, i beni e l’ambiente, e di prevedere successivamente la più appropriata strategia antincendio mediante idonee misure di prevenzione, di protezione e gestionali.

È consentito prospettare soluzioni alternative dimostrando il raggiungimento del collegato livello di prestazione o anche di attribuire livelli di prestazioni differenti da quelli proposti dal codice, dimostrando in tal caso il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza. In entrambi i casi tale possibilità è attuata dal progettista attraverso l’adozione dei metodi definiti al paragrafo G.2.7 dell’allegato al codice.

In tal senso si sottolinea la flessibilità quale caratteristica trasversale del codice stesso: a ogni prestazione richiesta, corrisponde sempre la possibilità per il progettista di prospettare molteplici soluzioni prescrittive o prestazionali. Sono inoltre definiti metodi riconosciuti affinché si possa dimostrare la validità della specifica soluzione progettuale alternativa, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza richiesti. Nella versione rivisitata del codice sono state esplicitate le soluzioni alternative per le misure antincendio da S.1 a S.10.

Quale ulteriore possibilità, sono consentite soluzioni progettuali “in deroga” rispetto al disposto normativo (ai sensi dell’articolo 7 del Dpr 151/2011), previa la predisposizione di misure compensative del mancato rispetto della norma.

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