Condominio

Il preventivo non è obbligatorio per la validità della delibera

di Anna Nicola

Spesso capita di chiedersi se sia necessario che i preventivi dei lavori straordinari da decidere in condominio debbano essere già presenti al momento della convocazione dell'assemblea.
Se si propende per la non necessarietà, si può concludere che non occorre che i relativi documenti siano uniti all'avviso di convocazione della riunione di condominio
Se invece si ritiene che siano documenti necessari ai fini della validità dell'assemblea, si può pensare di impugnare la conseguente delibera assembleare assunta
Quest'ultima via è stata seguita da una condomina nel caso deciso dal Tribunale di Roma del 5 marzo 2019: questa ha instaurato un giudizio ordinario impugnando le deliberazioni con cui l'assemblea aveva approvato una serie di lavori straordinari.
Rilevava che l'assenza dei preventivi inficiava la riunione per indeterminatezza dell'oggetto posto all'ordine del giorno e delle conseguenti delibere, stante la mancata allegazione, nell'avviso di convocazione, dei preventivi da sottoporsi all'esame e all'approvazione assembleare.
Il condominio, costituendosi in giudizio, contestava le asserzioni della condomina rilevando, tra le altre cose, la tardività dell'azione e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
Questa affermazione del condominio era dettata dalla considerazione che per la procedura di mediazione obbligatoria non trova applicazione la sospensione feriale dei termini.
Il Tribunale ha evidenziato l'inconsistenza di questa osservazione, rilevando che la sospensione dei termini nel periodo feriale trova applicazione anche per l'istanza di mediazione obbligatoria.
Per quanto attiene invece il merito della vertenza, il Tribunale ha rilevato che la deliberazione è assolutamente valida ed efficace anche in carenza di preventivi, conoscendo la spesa complessiva.
Non si tratta di principio univoco se solo si considera che la Suprema Corte ha osservato che <<Ai fini della validità dell'ordine del giorno, occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, così da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti>> (Cass. civ. 21449/2010).

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