Ascensore nuovo: ripartizione per millesimi tra chi partecipa
Secondo la giurisprudenza più recente, per l'installazione di un ascensore in un immobile condominiale che ne è privo, la spesa si ripartisce per millesimi (da ultimo, Cassazione, 20713/2017). Non si applica, quindi, il criterio di ripartizione dettato dalla legge per la ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione di scale e ascensori (articolo 1124 del Codice civile). Trattandosi di innovazione gravosa, poi, nessun condomino può essere costretto a partecipare alla spesa (articolo 1121 del Codice) e in nessun caso vi partecipano i condòmini proprietari di unità immobiliari non servite dal nuovo impianto, che diviene oggetto di condominio parziale.I proprietari delle cantine poste a un piano non raggiunto dall'ascensore, dunque, non devono partecipare alla spesa e, se sono anche proprietari di una o più unità immobiliari servite dall'impianto, parteciperanno in ragione dei millesimi espressi solo da queste ultime.