Condominio

Il reato di «dispetto condominiale» viene punito

di Giulio Benedetti

La coabitazione condominiale assomiglia al matrimonio: è perfetta quando tutto va bene ,. ma se è minata da profondi sentimenti negativi , ogni condominio diventa infelice a modo suo e le condotte di disturbo possono diventare penalmente rilevanti. Le conseguenze del reato commesso di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) all'interno del condominio sono assai gravi, perché nei confronti del reo può essere emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
È la conclusione della Corte di Cassazione ( sent. n. 28340/2019) che ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni condòmini che avevano pesantemente minacciato i vicini, all'interno delle parti comuni condominiali, in modo da cagionare loro un fondato timore per l'incolumità loro e dei loro familiari e da fare loro cambiare le abitudini di vita .
La Corte di Cassazione affermava che la misura custodiale in carcere disposta nei confronti degli imputati molestatori era giustificata poiché gli stessi compivano anche atti incendiari e di danneggiamento degli immobili dei vicini, tali da determinare nel condominio un grave clima di intimidazione . Tuttavia nella maggiore parti dei casi gli atti di disturbo non sono così rilevanti, ma sono assai più sottili e tendono a colpire , goccia a goccia , i malcapitati vicini. Al riguardo la Corte di Cassazione (ord. 30573/2019) ha dichiarato inammissibile , condannandoli al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla cassa delle ammende, il ricorso di due condòmini avverso una sentenza che li aveva condannati per il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.). La vicenda originava da profondi dissidi esistenti tra due coppie abitanti nello stesso palazzo e causate dall'uso del terrazzo. Uno dei ricorrenti aveva ingiunto più volte ai vicini di lasciare l'abitazione e di non accedere al terrazzo di sua proprietà.
I due imputati avevano ripetutamente molestato i vicini , provocando forti rumori nella notte che disturbavano il loro riposo e le parti lese avevano trovato gli indumenti stesi imbrattati da urina versata dal piano superiore. Uno dei ricorrenti era stato visto sputare dal proprio terrazzo nel balcone dei vicini e versare urina con un secchiello sugli indumenti dei condòmini , e aveva ripetutamente minacciato di morte il vicino, mentre l'altra ricorrente aveva rivolto parole ingiuriose. La Cassazione riteneva entrambi i ricorrenti concorrenti nel reato dell'art. 674 c.p. , e non nell'art. 639 c.p., che tutela e la nettezza delle cose mobili ed immobili , poiché la condotta dei ricorrenti ledeva i vicini , i quali dal getto di cose erano imbrattati , molestati e turbati nella loro tranquillità . La Corte riteneva di escludere la particolare tenuità del fatto e confermava la condanna al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa in euro 500, poiché la motivazione della sentenza aveva congruamente indicato la durata e la reiterazione delle condotte dei ricorrenti e la loro complessiva capacità di offendere e molestare le persone offese. In definitiva la Corte di Cassazione , con la sentenza e l'ordinanza commentate, ha adottato in materia un estremo rigore che si traduce nel messaggio: chi vive da selvaggio nel condominio, se viene denunciato dai vicini, finisce a pagare molto , penalmente e civilmente, oltre alle spese di giudizio ed al compenso del difensore. Ovvero le sciocchezze hanno un costo assai elevato ed il prezzo non vale il giochino.

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