Condominio

La decisione di istituire il garage condominiale

di Anna Nicola

Nella vicenda giudiziaria affrontata dal Tribunale di Roma il 29 gennaio 2019 alcuni condomini impugnavano la deliberazione assembleare con cui il condominio decideva di destinare un locale del condominio per posti auto a favore dei condomini. Gli attori instauravano il giudizio asserendo l'illegittimità di questa decisione per mancanza delle maggioranze previste dall'articolo 1117-ter c.c. nonché per violazione dell'art. 1102 c.c. per impedimento al pari uso del relativo locale.
L'art. 1117 ter c.c. così recita: <<Per soddisfare esigenze di interesse condominiale l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio, può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni. La convocazione dell'assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione. La convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d'uso. La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d'uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico>> mentre l'art. 1102 c.c. <<Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (1). A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso>>.
Nel frattempo interveniva altra deliberazione con cui l'assemblea annullava la decisione impugnata sulla cui base l'autorità giudiziaria dichiarava la cessazione della materia del contendere
La Suprema Corte (Cass. 8 aprile 2018, n. 8515) che vi è il generale principio dell'applicabilità dell'art. 2377 ultimo comma alle delibere dell'assemblea condominiale (cfr. Cass. n. 8622/1998), sulla cui base <<si ha sostituzione (leggasi, di delibera) nel caso in cui la nuova delibera regoli il medesimo oggetto, come è avvenuto nel caso di specie, in termini incompatibili con quelli ipotizzati in precedenza>>. Da ciò si ha la cessazione della materia del contendere per intervenuta carenza di interesse all'azione: <Nel giudizio di impugnazione contro la delibera dell'assemblea condominiale l'adozione di una nuova delibera dal contenuto incompatibile con quella impugnata determina la cessazione della materia del contendere, in applicazione analogica dell'art. 2377, 8° comma, c.c.>> (Cass. 8 aprile 2018, n. 8515)
Il Tribunale di Roma entrava comunque nel merito della fattispecie ai fini di determinare a chi spettassero le spese di lite sulla base della cd. “soccombenza virtuale”.
Veniva quindi documentalmente accertato che il locale era già destinato a garage. Alla luce di ciò condannava gli attori al pagamento delle spese processuali.

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