Condominio

Il muro non è un «edificio» e non si può costruire in aderenza

di Selene Pascasi

Non rientrando il muro nel concetto di edificio ma di costruzione, non è applicabile la regola tecnica comunale che preveda la possibilità di costruire in aderenza nel caso in cui vi sia un preesistente edificio. Il mancato rispetto delle distanze, quindi, obbligherà al ripristino con arretramento. Lo afferma la Corte di cassazione con sentenza n. 20188 del 25 luglio 2019 (relatore Giannaccari).
Ad aprire la lite è la decisione dei proprietari di un fabbricato di chiamare in causa una S.r.l. responsabile, a loro avviso, di aver violato – costruendo un nuovo edificio – le distanze previste dalla legge e di aver aperto abusivamente luci e vedute. La ditta si difende sostenendo di aver realizzato lo stabile demolendo quello preesistente e, comunque, in conformità alle regole del piano particolareggiato comunale. Domanda accolta su tutta la linea sia dal tribunale che in appello, con conseguente condanna della società alla riduzione in pristino mediante arretramento. Secondo i giudici, le norme tecniche di attuazione del comune permettevano la costruzione in aderenza quando sul confine risultava già esistente un edificio.
Nelle altre ipotesi, la distanza tra gli immobili doveva superare i cinque metri dal confine e i dieci tra le pareti finestrate. Per l'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nel caso di esistenza, sul confine tra fondi, di un fabbricato avente il muro perimetrale finestrato, il proprietario dell'area confinante che voglia, a sua volta, realizzare una costruzione sul suo terreno debba mantenere il proprio edificio ad almeno dieci metri dal muro altrui, esclusa la possibilità di esercitare la facoltà di costruire in aderenza (Cassazione 11685/2018).
Del resto, anche l'articolo 938 del Codice civile che prevede, in caso di occupazione di porzione del fondo contiguo con una costruzione, l'attribuzione al costruttore della proprietà dell'opera realizzata e del suolo, si riferisce esclusivamente alla costruzione di edificio e cioè di struttura muraria complessa idonea alla permanenza nel suo interno di persone o di cose e, pertanto, non può essere invocato riguardo a opere diverse, quale un muro, restando a tal fine irrilevante l'eventuale natura e funzione di pertinenza di edificio non interessato in quella costruzione (Cassazione 3676/1999). E in tema di distanze legali, il criterio della prevenzione opera anche quando il regolamento locale preveda una distanza minima delle costruzioni dai confini, purché tale regolamento consenta di costruire in aderenza o in appoggio (Cassazione 14705/2019).
Ebbene, nella vicenda, il consulente, accertata la presenza al confine, in corrispondenza del tratto centrale del nuovo fabbricato, di un muro – che non poteva, precisa, intendersi come edificio ma come costruzione – non aveva ritenuto applicabile la norma che consentiva la costruzione in aderenza. Contro la sentenza, però, arriva il ricorso per cassazione. Motivo portante, l'errata qualificazione come costruzione del muro sito nel tratto centrale del nuovo fabbricato che, invece, a parere della S.r.l., costituiva a tutti gli effetti un vero e proprio edificio. Lamentela bocciata. Il muro non andava inteso come edificio ma come costruzione per cui non era applicabile la norma tecnica che, come anticipato, prevedeva la possibilità di costruire in aderenza in presenza di un preesistente edificio e, quindi, anche senza rispettare le distanze stabilite. Questa, in sintesi, è la ragione per la quale la Corte di cassazione respinge il ricorso promosso dalla società cristallizzando, così, la sentenza di appello.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©