Condominio

Non si può mettere un cancello sulla via di accesso alla proprietà altrui

di Edoardo Valentino

La costruzione di un cancello automatico sul fondo servente, che il proprietario del fondo dominante deve superare per accedere alla sua proprietà, costituisce un aggravamento dell'esercizio del diritto alla servitù.
Tale condotta è illecita se, contemporaneamente alla costruzione del manufatto, il responsabile non fornisce al proprietario del fondo dominante i dispositivi (telecomando, chiavi) utili per azionare il cancello.
Questo il principio pronunciato dalla sentenza Cassazione Sezione VI, numero 21928 del 2 settembre 2019.
Nel merito, una proprietaria agiva in giudizio avverso il vicino, reo di avere costruito un cancello automatico sulla propria strada.
Su detta via, però, l'attrice vantava un diritto di passaggio ed essa riteneva che l'istallazione del cancello la danneggiasse, rendendole difficoltoso l'accesso al proprio fondo.
La domanda attorea, difatti, consisteva nel riconoscimento dell'illegittimo aggravio del suo esercizio del diritto di servitù, con conseguente rimozione del manufatto e risarcimento del danno.
Il Tribunale di prime cure, tuttavia, rigettava la tesi della ricorrente e la condannava alla refusione delle spese legali della controparte.
Alla medesima decisione perveniva la Corte d'Appello, rigettando la domanda dell'attrice in seguito a gravame.
Stante il duplice rigetto, alla parte non rimaneva che adire la Corte di Cassazione al fine di ottenere la revisione della sentenza d'Appello impugnata.
Con il proprio ricorso, la parte sottolineava come la Corte d'Appello non avesse correttamente valutato né le prove, né i fatti di causa, né validamente interpretato la disciplina vigente.
In particolare, sosteneva la ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe dovuto valutare l'apposizione del cancello come un aggravamento del diritto di passaggio della stessa e condannare il proprietario del fondo servente.
Con la sentenza in commento la Cassazione accoglieva il ricorso, di fatto sposando le motivazioni della ricorrente.
Tutta l'analisi degli Ermellini principiava dalla questione della violazione o meno della disciplina codicistica relativa alla servitù di passaggio. A tal fine l'art. 1064 c.c., rubricato “estensione del diritto di servitù” specificava che “Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne. Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso”.
Alla luce di tale normativa, sosteneva la Corte, il giudice d'Appello avrebbe dovuto raffrontare lo stato dei luoghi prima e dopo l'istallazione del cancello automatico e concludere che, indubbiamente, rispetto a quando la via era libera e sgombra l'apposizione del cancello costituiva un aggravamento al diritto di passaggio.
Al fine di non impedire il transito, infatti, il fondo servente avrebbe dovuto quanto meno istallare un citofono con apertura a distanza, minimizzando l'impatto del manufatto.
L'apposizione del cancello, quindi, costituiva una violazione dell'art. 1064 c.c.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, difatti, il proprietario che abbia chiuso il fondo servente dotandolo di cancello automatico è tenuto all'istallazione di dispositivi o di modi atti a garantire - nel rispetto dell'art. 1064 c.c. - il libero e comodo accesso alla via da parte del soggetto titolare del diritto di passaggio, senza alcun aggravamento della servitù (così Cassazione 24 novembre 2003, numero 17875 e la recente Cassazione 29 dicembre 2017, numero 31145).
Alla luce di tali valutazioni la Corte cassava la sentenza impugnata e rinviava il caso ad altra sezione della Corte d'Appello competente per una nuova pronuncia nel merito.

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