Condominio

Niente rimborso per chi esegue ripara i danni in autonomia

di Matteo Rezzonico - L’Esperto Risponde

Eseguire “in proprio” i lavori di eliminazione delle cause delle infiltrazioni e dei danni può comportare il rischio di non vedersi riconosciuto il rimborso delle spese e il risarcimento. Tanto più che, relativamente alle parti comuni, l'articolo 1134 del Codice civile - novellato dalla legge 220/2012 di Riforma del condominio - dispone che «il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente». In ogni caso, occorre accertare con sicurezza da dove derivi l'infiltrazione, (se da parti comuni, cioè dalla facciata condominiale e dal muro perimetrale o dal balcone sovrastante). Anche la causa delle infiltrazioni è rilevante ai fini della responsabilità e del risarcimento. Se l'infiltrazione deriva dalla facciata condominiale, la responsabilità è del condominio (salvo provare che sia dovuta ad un comportamento del condòmino proprietario del balcone). Se invece l'infiltrazione deriva dal balcone sovrastante “aggettante” per effetto di una difettosa posa della veranda, la responsabilità è del proprietario del balcone.Una volta accertata la causa delle infiltrazioni, si passa alla diffida e successivamente all'azione legale contro il responsabile.

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